Regolamento Dublino: il Consiglio di Stato annulla trasferimento verso Ungheria

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Il Consiglio di Stato conferma il proprio orientamento sull’Ungheria quale Paese non sicuro ai fini del trasferimento di richiedenti protezione in applicazione del Regolamento Dublino.
Con sentenza n. 2272 del 15 maggio 2017, la più alta Corte amministrativa italiana ha annullato il trasferimento verso l’Ungheria di un richiedente asilo ai sensi del Regolamento 604/2013, confermando, con tale pronuncia, il proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 4004/2016.

La pronuncia evidenzia con forza il sostanziale deteriorarsi della situazione ungherese, almeno dal giugno 2015, al punto tale da far “ritenere che i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, in Ungheria, siano allo stato fortemente compromessi e che le loro condizioni di accoglienza, pur comprendendosi tutte le difficoltà connesse ai flussi migratori nelle regioni dell’Europa orientale, non attinga[no] la soglia di un trattamento confacente agli standards minimi di tutela internazionale, o comunque, a quelli previsti dall’art. 3, comma 2, del citato Reg. UE n. 604/2013 e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Tale assunto risulta particolarmente rilevante anche alla luce del fatto che il Collegio va oltre le informazioni che erano state fornite dal Ministero degli Affari Esteri, su richiesta dello stesso Consiglio. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “la nota descrive con accuratezza, infatti, il quadro normativo delle disposizioni che in abstracto regolano l’accoglienza di questi in Ungheria, anche alla luce delle modifiche entrate in vigore il 28 marzo scorso, ma non fornisce alcun chiarimento in ordine alle effettive condizioni di trattamento riservate in quel Paese ai richiedenti asilo” (Cons. Stato, sent. n. 2272 del 2017, in commento).

Si tratta di un’enunciazione interessante perché evidenzia e ribadisce la necessità – già più volte enunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – di utilizzare una pluralità di fonti nell’esame delle informazioni di possibili violazioni dell’art. 3 CEDU nonché di tenere in considerazione non solo il quadro normativo ma anche la situazione fattuale presente nel Paese dove dovrebbe essere effettuato il rinvio.

In base a tali considerazioni, la più alta Corte amministrativa italiana ha ritenuto prevalenti le informazioni, evidenziate dalla difesa del ricorrente, recentemente diffuse dall’UNHCR e da altre organizzazioni internazionali, che espressamente hanno chiesto la sospensione temporanea di tutti i trasferimenti verso l’Ungheria.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto sussistente il rischio di trattamenti inumani e degradanti per il ricorrente qualora lo stesso dovesse essere rinviato in Ungheria e per tale ragione ne ha annullato il relativo trasferimento.

Per maggiori informazioni contattare Loredana Leo: avv.loredanaleo@gmail.com

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