Corte d’Appello di Milano, sentenza del 22 maggio 2015

Gli enti che – come ASGI – sono iscritti nell’elenco degli enti e associazioni legittimati ad agire in caso di discriminazione collettiva per razza o etnia di cui all’art. 5 Dlgs 215/03  sono altresì legittimati ad agire per le discriminazioni collettive per nazionalità; ciò perché l’unificazione dei riti antidiscriminatori prevista dall’art. 28 D.lgs 150/11 deve ritenersi operante, anche sul piano della legittimazione attiva, per tutti i fattori previsti dall’art. 44, comma 1  TU Immigrazione.

 

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 – all’assegno per famiglie numerose ex. art. 65 L. 448/98 anche per i periodi antecedenti l’estensione disposata con la L.97/13 e pertanto anche per il primo semestre 2013; la circolare INPS n.4/14 che ha invece negato la prestazione per detto periodo è illegittima e costituisce discriminazione collettiva .

 

Rientra nei poteri del giudice ordinario, adito in sede di azione civile contro la discriminazione avverso la PA, l’accertamento del carattere discriminatorio di un atto amministrativo generale (nella specie una circolare) e l’ordine alla stessa PA di cessare detto comportamento discriminatorio revocando l’atto amministrativo.

Azione civile contro la discriminazione – discriminazione collettiva per nazionalità – legittimazione attiva degli enti e associazioni iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 Dlgs 215/03 – sussiste

Azione civile contro la discriminazione  – prestazioni sociali – assegno famiglie numerose – titolari di permesso di lungo periodo – art.11 direttiva CE 2003/109 –   applicabilità – diritto al pagamento del primo semestre 2013 – sussiste – circolare INPS 4/14 – illegittimità – discriminazione collettiva – sussiste

Azione civile contro la discriminazione – potere del Giudice di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio consistente nella emanazione di una circolare – sussiste.

Corte d’appello di Milano, pres. rel. Curcio, 22052015, INPS (avv.ti Mogavero e Vivian) e Comune di Milano (avv. D’Auria) c. Nabil, APN e ASGI (avv. Guariso)