Corte d’Appello di Milano, sentenza  29 maggio 2017

I cittadini extra UE titolari  di un permesso di soggiorno che consente di lavorare hanno diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare del “bonus bebè” di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014; il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – cittadini extra UE titolari di permesso di unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – diritto al pagamento – sussiste – diniego – discriminazione – sussiste

L’interesse ad agire del privato con l’azione antidiscriminatoria per mancata concessione di una prestazione sociale,  sussiste anche a fronte di un diniego dell’INPS comunicato informalmente via mail e confermato da una circolare di portata generale che, pur essendo inidonea a incidere direttamente sulle posizioni dei singoli, ribadisce la volontà dell’INPS di non riconoscere la prestazione, con evidente potenzialità discriminatoria.

Azione civile contro la discriminazione – prestazioni sociali – interesse ad agire – mancanza di un formale provvedimento di rigetto – sussistenza di una circolare di portata generale – interesse ad agire – sussistenza

Corte d’Appello di Milano, pres. Vitali, rel. Pattumelli, sentenza del 29 maggio 2017, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv.ti Mogavero e Tarzia )