Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza del 13 marzo – 27 maggio 2014, n. 5660

Nel caso in esame, riguardante il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno)per lungosoggiornanti il TAR ha chiarito che l’avvenuto riconoscimento, ad opera della competente Commissione medica, dell’invalidità civile con necessità di assistenza continua (Morbo di Parkinson) avrebbe infatti dovuto comportare una diversa valutazione della vicenda da parte dell’Ammistrazione, anche in relazione alla conseguente possibilità di esonero dalla prova di lingua italiana in relazione all’art. 1, comma 3 del D.M. Interno del 4 giugno 2010.Inoltre l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento in questione, in attesa della conclusione del distinto procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile e della successiva effettiva attribuzione dell’assegno di invalidità, peraltro avvenuta. Infine, in merito al requisito redittuale, la norma regolamentare di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, nella parte in cui impone di allegare alla domanda la “copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro,relativi all’anno precedente” non può essere applicata alla particolare situazione in cui il reddito deriva dall’assegno di invalidità, attesa la diversa natura e tipologia di tale entrata con le connesse implicazioni sul piano delle relative procedure amministrative di riconoscimento: in questo caso è sufficiente riscontrare, ad avviso del Collegio, che detto reddito sussista al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4428 del 2012, proposto da:
—-, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Manzoni, 81;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Viterbo;
per l’annullamento
del provvedimento Cat. A12 Imm. (nr. 2012/06) del 19 marzo 2012, notificato il 21 marzo 2012, recante il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Viterbo in data 19.3.2012, notificato in data 21.3.2012, recante il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il ricorso si basa sui seguenti motivi in diritto così rubricati:
1) violazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/1990: omessa comunicazione del cd. preavviso di rigetto; eccesso di potere;
2) violazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 e dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs n. 286/1998; eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; sussistenza del requisito reddituale;
3) sussistenza dei requisiti oggettivi per il rilascio del permesso di soggiorno CE; violazione dell’art. 9, commi 1, 2 bis e 4 del T.U. e dell’art. 1, comma 3 del D.M. Interno del 4 giugno 2010.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 13 marzo 2014, e quindi trattenuto in decisione.
4. L’impugnato diniego si fonda sui seguenti rilievi (in sintesi):
– in relazione al requisito reddituale previsto dalla normativa vigente, l’interessata “non ha dimostrato di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il proprio mantenimento in quanto non svolge alcuna attività lavorativa bensì solamente di un reddito che proviene dal lavoro del coniuge…sprovvisto di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza del requisito della permanenza da almeno cinque anni”;
– l’interessata non ha sostenuto il previsto test di lingua italiana, né ha presentato la certificazione di idoneità alloggiativa e quella attinente ai carichi pendenti e al casellario giudiziario.
5. Il ricorso è fondato, con particolare riferimento al secondo e al terzo mezzo di impugnazione.
L’avvenuto riconoscimento, ad opera della competente Commissione medica, dell’invalidità civile con necessità di assistenza continua (Morbo di Parkinson) avrebbe infatti dovuto comportare una diversa valutazione della vicenda, anche in relazione alla conseguente possibilità di esonero dalla prova di lingua italiana in relazione all’art. 1, comma 3 del D.M. Interno del 4 giugno 2010.
A proposito del requisito reddituale (che è l’unico ad essere considerato insanabile alla stregua delle deduzioni contenute nella difesa dell’Amministrazione), occorre rilevare in particolare, che il ritardo nella percezione effettiva del reddito non dipende dall’interessata: quest’ultima ha presentato la domanda di permesso in data 7.1.2012; ma a quell’epoca risultava già pendente il procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile, poi conclusosi favorevolmente in data 16.3.2012.
L’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto sospendere il procedimento in questione, in attesa della conclusione del distinto procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile e della successiva effettiva attribuzione dell’assegno di invalidità (attribuzione ritardata a seguito delle note vicende relative alla tardiva piena attuazione della sentenza Corte cost. n. 187/2010: cfr. altresì Cassazione civile, sez. lav.,5 luglio 2011, n. 14733 e da ultimo il Messaggio INPS n. 13983/2013).
Ciò allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza del requisito del possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998.
Al riguardo vanno fatte due precisazioni.
In primo luogo deve riconoscersi che detto assegno integra un reddito, come tale valutabile ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, in quanto risponde alla relativa ratio volta a verificare che lo straniero sia stabilmente autonomo sotto il profilo dei mezzi di sussistenza.
In secondo luogo va rilevato che la norma regolamentare di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, nella parte in cui impone di allegare alla domanda la “copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente” non può essere applicata alla particolare situazione in cui il reddito deriva dall’assegno di invalidità, attesa la diversa natura e tipologia di tale entrata con le connesse implicazioni sul piano delle relative procedure amministrative di riconoscimento: in questo caso è sufficiente riscontrare, ad avviso del Collegio, che detto reddito sussista al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
6. Il ricorso va quindi accolto, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
L’Amministrazione dovrà conseguentemente riesaminare la posizione dell’odierna ricorrente nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, con gli ulteriori effetti di cui al punto 6 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)