Tribunale di Brescia, sezione III civile, ordinanza del 18 luglio 2016

La competenza del foro del ricorrente stabilita dall’art. 28 Dlgs 150/11 non è inderogabile e può quindi essere modificata per ragioni di connessione; pertanto più associazioni aventi sede in fori diversi possono agire congiuntamente avverso una discriminazione collettiva nel tribunale ove ha sede una di esse.

Azione civile contro la discriminazione – Competenza territoriale – art. 28 Dlgs 150/11 – derogabilità per ragioni di connessione – azione congiunta di più associazioni nel foro di una di esse – eccezione di incompetenza territoriale – infondatezza

Costituisce discriminazione indiretta sulla base della nazionalità l’aumento in misura elevata (nella specie 212 % e 624 %) dei diritti di segreteria richiesti dalla Amministrazione Comunale per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa; tale aumento infatti grava in misura quasi esclusiva sugli stranieri, nei confronti dei quali compromette in maniera rilevante alcuni diritti fondamentali (come quello di accedere al permesso per lungosoggiornanti e al ricongiungimento familiare) senza che tale pregiudizio abbia una valida giustificazione negli asseriti maggiori costi dell’attività. La rimozione di detta discriminazione comporta la restituzione della quota di aumento a tutti gli stranieri che l’hanno pagata, anche se non parte nel giudizio.

Certificazione idoneità alloggiativa – aumento elevato dei diritti di segreteria – fattispecie –  effetto pregiudizievole per gli stranieri nell’esercizio di diritti fondamentali – insussistenza di valida giustificazione – discriminazione indiretta – sussistenza – rimozione – obbligo di restituzione della quota di incremento

 

Tribunale di Brescia, est. Tinelli, ord 18 luglio 2016, S.C., ASGI, Fondazione Guido Piccini (avv.ti Guariso e Neri) c. Comuni di Rovato e Pontoglio (avv. Cocchetti)