Tribunale di Brescia, sezione III civile, ordinanza del 18 luglio 2016

La competenza del foro del ricorrente stabilita dall’art. 28 Dlgs 150/11 non è inderogabile e può quindi essere modificata per ragioni di connessione; pertanto più associazioni aventi sede in fori diversi possono agire congiuntamente avverso una discriminazione collettiva nel tribunale ove ha sede una di esse.

Azione civile contro la discriminazione – Competenza territoriale – art. 28 Dlgs 150/11 – derogabilità per ragioni di connessione – azione congiunta di più associazioni nel foro di una di esse – eccezione di incompetenza territoriale – infondatezza

Pone in essere una discriminazione per ragioni di razza e religione l’amministrazione comunale che espone cartelli stradali recanti il testo: «Pontoglio è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene»: infatti il principio di laicità delle istituzioni e di tutela della libertà religiosa comporta che motivi di appartenenza etnica e culturale o di religione non possano pregiudicare il godimento – in condizioni di parità – dei diritti fondamentali dell’individuo, fra i quali la libertà di circolazione e soggiorno garantita dall’art. 16 Cost. e che pertanto le radici culturali o religiose di una comunità locale non possano essere strumentalizzate dalla pubblica amministrazione per ostacolare, fosse anche nella forma della persuasione, il libero esercizio dei predetti diritti.

Discriminazione per motivi di razza e religione – Cartelli stradali recanti l’invito ad andarsene per chi non rispetta “la cultura occidentale e la tradizione cristiana” – Violazione della libertà di circolazione e soggiorno – Sussistenza della discriminazione

La cessazione del comportamento discriminatorio, intervenuta nel corso del giudizio, non pregiudica l’emissione di una pronuncia di accertamento e l’ordine di pubblicazione della ordinanza (nella specie la cessazione derivava dalla intervenuta rimozione di cartelli stradali discriminatori).

Discriminazione – cessazione del comportamento nel corso del giudizio – pronuncia di accertamento – ammissibilità – ordine di pubblicazione della decisione – ammissibilità

Tribunale di Brescia, est. Tinelli, ord. 18 luglio 2016, Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo ONLUS e ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione (avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri) c. Comune di Pontoglio (avv. Filippo Cocchetti)