La cittadina marocchina titolare del permesso di soggiorno per famiglia, ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 direttiva 2011/98 e dall’accordo Euromediterraneo UE-Marocco – all’assegno di maternità di base ex. art. 74 D.lgs. 151/01. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione alla quale consegue l’obbligo non solo di concedere la prestazione, ma anche di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale mediante pubblicazione della stessa sui siti di INPS e Comune.
Prestazioni sociali –assegno di maternità –– titolari di permesso di soggiorno CE per ragioni familiari – art. 12 direttiva 2011/98 – accordo Euromediterraneo UE-Marocco – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste – conseguenze – ordine a INPS e Comune di dare adeguata pubblicità all’ordinanza