Tribunale di Milano, ordinanza del 8 marzo 2016

In materia di sostegno alla locazione per famiglie bisognose, una delibera regionale che introduce per i soli stranieri requisiti aggiuntivi rispetto a italiani e comunitari (nella specie svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e residenza protratta per 10 anni sul territorio nazionale o 5 anni sul territorio regionale) costituisce violazione dell’art. 41 TU immigrazione e non può fondarsi su una applicazione analogica della normativa di cui all’art. 11, comma 13, d.lgs. 112/2008. Tale delibera ostacola l’accesso degli stranieri al beneficio in maniera assolutamente irragionevole e afflittiva e costituisce quindi una discriminazione al cui accertamento segue l’ordine all’ente regionale di riaprire i termini per l’accesso al beneficio alle medesime condizioni previste per gli italiani.

Una delibera regionale che, per l’accesso ad una prestazione sociale quale quella del bonus bebè, prevede per tutti i potenziali beneficiari un requisito di residenza di cinque anni sul territorio regionale non è indirettamente discriminatoria nei confronti degli stranieri in quanto il dato statistico non risulta significativo quando la percentuale di stranieri interessati dal provvedimento risulta minima rispetto al totale degli stranieri, sebbene decisamente superiore rispetto a quella degli italiani interessati.

Contributo di sostegno all’affitto – delibera di giunta regionale – requisiti aggiuntivi per i soli stranieri – regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e residenza prolungata sul territorio regionale o nazionale – d.lgs 112/2008 art. 11 comma 13 – inapplicabilità – art. 41 TU Immigrazione – violazione – discriminazione – sussistenza

Bonus bebè – delibera di giunta regionale – requisito di cinque anni di residenza sul territorio regionale per entrambi i coniugi – discriminazione indiretta – dato statistico – incidenza diversa del requisito per italiani e stranieri – irrilevanza – numero ridotto degli stranieri esclusi – insussistenza della discriminazione

Ordinanza: tribunale di Milano, sez. lavoro, est. Perillo, ASGI e APN (avv.ti Guariso e Neri ) c. Regione Lombardia (avv. Tamborino) e Comune di Milano (contumace)