Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016

Lo straniero di cittadinanza marocchina che non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha diritto a percepire l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione al cui accertamento consegue la condanna al pagamento della prestazione. Il diritto a percepire l’assegno deriva non dalla disapplicazione della norma nazionale che si pone in contrasto con l’art 12 dir. 2011/98, ma da un’interpretazione della norma nazionale conforme al diritto europeo che trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 187/2010), la quale esclude che sia necessaria la titolarità del permesso di soggiorno UE per l’erogazione di prestazioni quale quella oggetto di causa.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – assegno di natalità– cittadini extra UE che non sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo – art. 12 direttiva 2011/98 – intrepretazione conforme- Corte Cost. 187/2010 – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste

Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016, est. Oneto, xxx (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv.a Demaestri)