TAR Lazio: annullato il DM che prevedeva il pagamento contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

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Con sentenza del 24 maggio 2016 il Tar Lazio conclude, quantomeno per il primo grado, la vicenda riguardante il “contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Il contenzioso era iniziato con un procedimento promosso davanti al medesimo tribunale da CGIL e INCA al fine di ottenere l’annullamento del decreto Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 con il quale era stato fissato tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro in relazione ai vari tipi di permesso l’importo da versare a titolo di “tassa di soggiorno”.

Il TAR aveva promosso d’ufficio rinvio pregiudiziale avanti la CGUE sotto il profilo del contrasto tra la direttiva 2003/109 e l’art. 5 comma 2 ter  TU Immigrazione, nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposta al versamento del predetto contributo.

La Corte, con sentenza del 2 settembre 2015, ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/109 l’ artt. 5 comma 2 ter (per un approfondimento sul punto).

La causa è stata quindi riassunta di fronte al TAR Lazio il quale si è espresso  in primo luogo sulla esatta portata della decisione evidenziando che percorso argomentativo seguito dalla CGUE si fonda sul principio comunitario del cd “effetto utile” che si concreta nell’“esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva”. Pertanto questo effetto utile sarebbe compromesso non solo dalla richiesta di una tassa troppo elevata per il rilascio del permesso di lungo periodo, ma anche “dalla fissazione di un contributo eccesivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo”.

Il Collegio quindi, disapplicando la normativa nazionale per contrastato con la normativa di fonte comunitaria, ha annullato gli artt. 1, comma 1,  2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1)  del D.M. 6 ottobre 2011.

Essendo dunque annullata la norma secondaria (il DM) che stabiliva l’importo da pagare  per il rilascio di tutti i  permessi di soggiorno, qualsiasi pretesa dell’amministrazione di ottenere il pagamento di somme ai sensi dell’art. 5 comma 2ter TU immigrazione sarebbe priva di titolo, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di rideterminare l’importo dovuto con altro atto amministrativo,  purché secondo i criteri di proporzionalità indicati dalla CGUE.

Restano comunque da versare gli importi non coinvolti dal giudizio avanti il TAR (30,46 euro per la stampa del documento elettronico, 30 euro per il servizio offerto da Poste Italiane e 16 euro di marca da bollo).

E resta aperto il problema della restituzione degli arretrati sul quale sono già pendenti diversi giudizi.

Quanti volessero attivarsi in tal senso sono invitati a rivolgersi a antidiscriminazione@asgi.it

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