Legittimo limitare l’accesso al lavoro ai cittadini solo se l’esercizio di pubbliche funzioni è continuativo

Nella sentenza Haralambidis la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, il quale esclude dall’ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione. In tale causa, la nomina di un cittadino greco al posto di presidente dell’autorità portuale di Brindisi era stata contestata da un concorrente sulla base del rilievo che il diritto italiano imponeva il possesso della cittadinanza italiana.
La Corte ha dichiarato, anzitutto, che il presidente di un’autorità portuale deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE. Essa ha poi rilevato che i poteri riconosciutigli, ossia l’adozione di provvedimenti di carattere coattivo in casi indifferibili di necessità ed urgenza, possono rientrare, in linea di principio, nella deroga alla libera circolazione dei lavoratori prevista dall’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.
Tuttavia, l’esercizio di tali poteri costituisce una parte marginale dell’attività del presidente di un’autorità portuale, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica, e tali poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un’autorità portuale italiana costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall’articolo 45, TFUE, e che la condizione di nazionalità di cui trattasi non sia giustificata alla luce del paragrafo 4 di tale disposizione (tratto dalla Rassegna 2014 della CGE).
La pronuncia – che ribadisce un orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria – è relativa all’applicazione del Trattato e riguarda dunque il diritto di accesso dei cittadini comunitari; essa quindi non comporta che analoghi principi debbano essere applicati per l’accesso dei cittadini non comunitari laddove tale accesso sia consentito (come nell’ordinamento italiano, a seguito delle modifiche apportate all’art. 38 dlgs 165/01 dalla legge europea 2013) ; tuttavia pare evidente che stante l’identità di regime ormai applicabile, nel nostro ordinamento, ai cittadini comunitari e a quelli non comunitari ammessi (lungosoggiornanti, rifugiati, familiari di comunitari) comporta che anche la nozione di “pubblica funzione” che ne consente l’esclusione debba essere applicata in modo uniforme e dunque secondo i medesimi criteri restrittivi.

La sentenza