La CGUE su riunificazione familiare e clausola di ‘standstill’ in Accordi CEE/Turchia

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 10 luglio 2014 nella causa Dogan c. Germania (C-138/13), ha dichiarato contraria al diritto dell’Unione europea la norma della legislazione tedesca in materia di ricongiungimento familiare che subordina il rilascio del visto per il coniuge che intende raggiungere il cittadino turco soggiornante alla capacità di esprimersi in lingua tedesca almeno in modo elementare. Questo in quanto la clausola di “standstill” contenuta nel Protocollo addizionale all’Accordo di Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia non ammette una norma di diritto interno allo Stato membro, introdotta successivamente all’entrata in vigore di detta clausola (1 gennaio 1973), che determini nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi dei cittadini turchi.
La causa che ha dato origine alla sentenza della Corte di Giustizia europea si riferisce al caso del coniuge di un cittadino turco, risiedente in Germania per motivi di lavoro autonomo e dunque rientrante per tale ragione tra i beneficiari della clausola di ‘standstill’ prevista a favore dei cittadini turchi esercitanti la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, il ricongiungimento familiare è uno strumento indispensabile per migliorare la qualità del soggiorno e dell’integrazione dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri, per cui ogni restrizione all’esercizio di tale diritto determina conseguentemente una restrizione alle norme in materia di esercizio del diritto allo stabilimento e alla prestazione dei servizi. In virtù della clausola di ‘standstill’ tali restrizioni rispetto alla situazione vigente al momento della sua entrata in vigore sono consentite solo se rispondono ad un motivo imperativo di interesse generale e soddisfano i principi di necessità e proporzionalità . Secondo la Corte di Giustizia, la normativa tedesca sull’immigrazione del 2007 che ha introdotto il requisito linguistico che il coniuge deve soddisfare ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, costituisce dunque una restrizione alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori autonomi turchi rispetto alla situazione vigente all’entrata in vigore della clausola di ‘standstill’; restrizione che appare sproporzionata rispetto agli obiettivi che intende perseguire ovvero il contrasto ai matrimoni forzati e l’integrazione dei cittadini turchi e dei loro familiari. Per tale ragione, dunque viola la norma del Protocollo addizionale all’Accordo di Associazione tra CEE e Turchia, che costituisce a tutti gli effetti norma di diritto dell’Unione europea e dunque direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento degli Stati membri e premimente su ogni norma di diritto interno ad essa incompatibile.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 10 luglio 2014 nella causa Dogan c. Germania (C-138-13)

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell’Unione europea

(wc)

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