L’ASGI esprime la propria piena soddisfazione in relazione alla sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non costituisce reato” assunta dal Tribunale di Agrigento nell’udienza del 7 ottobre 2009 nei confronti del presidente dell’associazione umanitaria Cap Anamur, Elias Bierdel, del comandante della nave omonima Stefan Schimdt e del primo ufficiale Vladimir Dachkevitce, imputati di agevolazione dell’ingresso di clandestini, dopo avere soccorso, con la nave Cap Anamur nel giugno 2004, 37 naufraghi alla deriva cento miglia a sud di Lampedusa.
In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, va comunque subito rilevato che, dopo anni di indagini e dopo l’ audizione di numerosi testimoni, le accuse formulate dalla Procura di Agrigento sono risultate destituite di ogni fondamento. E’ caduta l’ iniziale ipotesi accusatoria della forzatura del blocco navale che era stato imposto alla nave Cap Anamur, tenuta per due settimane al largo delle coste siciliane per decisione del Governo italiano, ed è, invece, emersa la situazione di stato di urgenza e necessità, determinata a bordo della nave da una così lunga permanenza dei naufraghi, ai quali venivano impediti lo sbarco e la possibilità di far valere la loro richiesta di asilo o di protezione umanitaria.
Il periodo di tempo trascorso tra l’ azione di salvataggio e la richiesta di attracco della nave Cap Anamur a Porto Empedocle non era certo imputabile ad una scelta nell’interesse personale dei responsabili della nave, o alla ricerca di un profitto ( il cd. dolo di profitto), ma ai ritardi derivanti dalla querelle diplomatica tra i Governi dell’Italia, della Germania e di Malta sull’individuazione del porto sicuro in cui far sbarcare i naufraghi ed accogliere le richieste di asilo che erano state formulate al comandante della nave.
L’ASGI auspica che la sentenza del Tribunale di Agrigento possa costituire un importante precedente che permetta di fare chiarezza sulla radicale differenza che c’è, sul piano giuridico ed etico, tra il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare da parte di organizzazioni che lucrano sulla terribile condizione di bisogno dei migranti, e, sul versante del tutto opposto, le doverose azioni di salvataggio dei naufraghi sancite da tutte le Convenzioni sulla sicurezza della vita in mare.
Chi effettua salvataggio in mare non commette nessun reato e il comandante è l’unica persona che può individuare il porto sicuro, anche da un punto di vista giuridico, per lo sbarco. Il messaggio chiaro che emerge dalla sentenza agrigentina è che gli Stati devono rispettare il Diritto Internazionale del Mare, che vieta anche il respingimento collettivo, nonché il divieto di refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra.
L’ASGI auspica che i prossimi interventi di salvataggio non siano più soggetti a minaccia di sanzione penale e che ciò incoraggi anche i mezzi civili ad interventi di salvataggio più tempestivi, senza lasciare naufraghi a mare, a morire di inedia per settimane, come è successo tragicamente troppe volte nel Canale di Sicilia .