No Red Tape – FAQ sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri

Nell’ambito dell’attività del progetto No Red Tape sono state raccolte una serie domande e risposte frequenti .

 

[toggle title=” Ho un pds per il lavoro subordinato che scade il 15 settembre 2015, l’ufficio anagrafe assistiti ha diritto di chiedermi il contratto di lavoro per il rilascio della tessera sanitaria?”]

In base all’art. 34 D.lgs 286/98 gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. Al fine dell’iscrizione al SSN e di conseguenza del rilascio della tessera sanitaria la ASL – con riferimento anche all’Accordo tra il Governo e le Regioni del 2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome” -non è tenuta a chiedere il contratto di lavoro ma solo la seguente documentazione:

  • Copia del permesso di soggiorno;
  • Documento di riconoscimento;
  • Codice Fiscale (Autocertificazione);
  • Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

Richiedere il contratto di lavoro quando tale presupposto è stato valutato dalla questura prima del rilascio del pds risulta discriminatorio.

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[toggle title=”Sono una cittadina straniera proveniente dalla Serbia con la carta d’identità, codice fiscale e carta di soggiorno fatta a Perugia, mio contratto di lavoro scaduto a marzo 2014 mi sono iscritta al Centro per l’impiego, ho diritto di avere il medico di base, cosa devo presentare al Asl?”]

L’iscrizione al centro per l’impiego avviene in caso del lavoratore licenziato, dimesso o inoccupato per attestare lo “stato di disoccupazione” mediante la sottoscrizione del modulo DID, dichiarazione immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Il disoccupato iscritto al centro per l’impiego perde lo stato di disoccupazione quando:

  • Non rispetta gli accordi del Patto di servizio sottoscritto con il Centro per l’impiego.
  • Se viene assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi da cui derivi un reddito annuo di oltre 8.000 euro.
  • Se accetta un contratto a progetto a prescindere dalla durata da cui derivi un reddito annuale superiore a 8.000 euro.
  • Se inizia un’attività di Lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

Se nel caso di specie non si è verificato nessuno dei motivi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione, l’iscrizione al centro per l’impiego è ancora valida e tale stato da diritto all’iscrizione al SSN presentando all’ufficio competente dell’ASL: a) permesso di soggiorno di lungo periodo; b) documento d’identità; c) codice fiscale; d) Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora; e) iscrizione al centro per l’impiego.
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[toggle title=”Sono una cittadina proveniente dalla Nigeria ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che scade a giugno, ho saputo che posso avere il medico di base cosa devo fare? “]

Recarsi presso l’ufficio competente dell’ASL del luogo di residenza ovvero presso quella in cui ha l’effettiva dimora munita di :

  • Copia del permesso di soggiorno;
  • Documento di riconoscimento;
  • Codice Fiscale (Autocertificazione);
  • Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

Infine, seguire le indicazioni dell’ufficio che rilascerà la tessera sanitaria e permetterà la scelta del medico di base.

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[toggle title=” Sono una badante Ucraina, ho fatto domanda di emersione dal lavoro irregolare e la pratica è ancora in corso. Come faccio a iscrivermi al Servizio Sanitario se non ho ancora il codice fiscale?”]

Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero della Salute n. 27162 del 24.10.2013 i regolarizzandi hanno diritto all’iscrizione al SSN, e nelle more della conclusione del procedimento hanno diritto ad un codice fiscale provvisorio attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Interno che verrà convertito nel codice fiscale alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, tramite gli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Per iscriversi al SSR è necessario presentarsi alla ASL con la ricevuta della domanda di regolarizzazione, e nel caso in cui l’operatore ASL non individua il codice fiscale del cittadino straniero da iscrivere al SSN, lo straniero dovrà recarsi al più vicino Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la sua posizione negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.  [/toggle]

[toggle title=”  Ho rinnovato il permesso di soggiorno per lavoro, in passato non ho mai avuto il medico di base ma da qualche tempo ho problemi di salute, mi hanno consigliato di andare al anagrafe assistiti del Asl, ma nel frattempo ho perso il lavoro. Che cosa devo fare e a cosa ho diritto in questa situazione?”]

Considerato che il permesso di soggiorno è ancora in corso di validità ha diritto all’iscrizione al SSN, ma prima di procedere visto lo “stato di disoccupazione” attuale in cui verte, è necessario effettuare l’iscrizione al Centro per l’Impiego  nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio. Successivamente recarsi presso gli sportelli dell’ASL del luogo di residenza ovvero presso quella in cui ha l’effettiva dimora e procedere con l’iscrizione al SSN. Per l’iscrizione, è necessario presentare:

  • Permesso di soggiorno;
  • Documento d’identità;
  • Codice fiscale;
  • Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora;
  • Iscrizione al centro per l’impiego.

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[toggle title=” Ho il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Brescia nel 2011, adesso abito in un capannone abbandonato, non ho un lavoro, per in più mi sono stati rubati tutti i documenti, soffro di pressione alta.  Posso essere preso in carico dal punto di vista sanitario?”]

Prima di tutto è necessario risolvere la questione legata al titolo di soggiorno. Il primo passo consiste nel denunciare lo smarrimento di tutti i documenti e procedere prima con la richiesta del passaporto presso l’ambasciata e successivamente con la richiesta del duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ulteriore problema da affrontare sarà sicuramente l’iscrizione anagrafica che può essere superato dall’iscrizione nell’apposito Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora tenuto da ogni comune nell’ambito di un apposito Schedario nazionale istituito, coordinato e gestito dal Ministero dell’Interno. Il completamento dell’intera procedura probabilmente richiederà un certo periodo di tempo e, vista l’urgente esigenza di curarsi a causa della pressione alta, si consiglia di rivolgersi agli sportelli dell’ASL per l’ottenimento del STP (Straniero temporaneamente presente) utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali della durata di 6 mesi e rinnovabile.

 

[toggle title=”Sono un familiare ultra sessantacinquenne entrato in Italia per il ricongiungimento familiare. Ho bisogno di cure mediche. Posso iscrivermi al SSN? “]

Si, è possibile l’iscrizione al SSN nonostante bisogna distinguere il periodo di ingresso del genitore:

  • Il genitore a carico che faccia ingresso per ricongiungimento familiare dopo l’entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, ad età maggiore di 65 anni e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute per la determinazione del contributo forfetario per l’iscrizione al SSN, deve essere stipulata obbligatoriamente, entro 8 giorni dall’ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico, una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternità (circ. Ministero dell’Interno 17 febbraio 2009); nelle more della stipula dell’assicurazione il genitore è tenuto a corrispondere, anche per prestazioni urgenti o essenziali, l’onere della prestazione (così circ. Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e della salute 24 febbraio 2009).
  • Lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all’effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di età (Nota del Ministero del Lavoro 4 maggio 2009; in senso contrario, circolare del Ministero dell’Interno 8/5/2009 che richiede l’esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultrasessantacinquenne). Non dovrebbe esservi dubbio, infine, sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infrasessantacinquenne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.

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[toggle title=”Vorrei sapere che significa Livelli Essenziali dell’Assistenza?”]

I Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. I LEA sono stati definiti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, entrato in vigore il 23 febbraio 2002.
I LEA sono organizzati in tre settori:

  • prevenzione collettiva e sanità pubblica;
  • assistenza distrettuale;
  • assistenza ospedaliera.

Oltre alle prestazioni incluse nei LEA, è previsto che le singole Regioni possano stabilire ulteriori prestazioni da erogare con stanziamenti propri.[/toggle]

[toggle title=”Ho la residenza al Nord Italia, ma temporaneamente abito a Napoli e ho regolare contratto di lavoro a Napoli. Ho bisogno di cure mediche e di eseguire esami diagnostici. Posso iscrivermi temporaneamente nella lista degli assistiti presso un medico di base.”]

Certo, in questo caso bisognerà recarsi presso gli sportelli dell’Asl di Napoli dove ha il domicilio e chiedere l’assegnazione di un medico di base. Anche se il domicilio è diverso dalla residenza, si può usufruire lo stesso del SSN dimostrando che il domicilio a Napoli è dovuto per motivi lavorativi dimostrando il contratto di lavoro. [/toggle]

[toggle title=”Quali documenti devo presentare al Distretto Sanitario? Mi sto regolarizzando con l’ultima sanatoria (Non sono ancora stato convocato in Prefettura). Posso iscrivermi al SSN?”]

Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero della Salute n. 27162 del 24.10.2013 i regolarizzandi hanno diritto all’iscrizione al SSN, e nelle more della conclusione del procedimento hanno diritto ad un codice fiscale provvisorio attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Interno che verrà convertito nel codice fiscale alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, tramite gli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Per iscriversi al SSR è necessario presentarsi alla ASL con la ricevuta della domanda di regolarizzazione, e nel caso in cui l’operatore ASL non individua il codice fiscale del cittadino straniero da iscrivere al SSN, lo straniero dovrà recarsi al più vicino Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la sua posizione negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.  [/toggle]

[toggle title=” Ho la ricevuta con la foto della richiesta del PDS della Questura . Posso iscrivermi al SSN?”]Si, il rinnovo del permesso di soggiorno non ostacola e non sospende l’iscrizione al SSN. Al momento del ritiro del permesso è necessario presentarsi di nuovo per aggiornare la nuova data di scadenza del permesso che determinerà anche la data dell’iscrizione al SSN. [/toggle]

[toggle title=” 12 Ho perso il lavoro e il mio permesso di soggiorno scade fra 1 anno. Sarò assistito dal SSN?”]

La perdita del lavoro non comporta mancanza di assistenza da parte del SSN. Se alla scadenza del pds non è stato possibile trovare un altro lavoro si procederà per la richiesta del pds per attesa occupazione, di validità di un anno e che per tutta la durata sarà garantita l’iscrizione obbligatoria e l’assistenza da parte del SSN. [/toggle]

[toggle title=”Dove posso trovare informazioni riguardanti l’Interruzione volontaria di gravidanza?”]

In Italia, con la legge 194/78, è possibile interrompere volontariamente la gravidanza, entro i primi 90 giorni di gestazione. Solo in casi particolari (quali: grave rischio per la madre o malformazione del feto), l’IVG può essere effettuata dopo i 90 giorni.
La donna che intende effettuare una interruzione volontaria di gravidanza (IVG), può rivolgersi al Consultorio Familiare (CF) del proprio distretto sanitario di residenza, dove verrà accolta per accertare e valutare le motivazioni della propria scelta e considerare tutte le possibili soluzioni in alternativa alla IVG (supporto di associazioni del terzo settore, parto in anonimato, ecc.).
Per le donne che intendono effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza, l’ASL Napoli 2 Nord ha attivato un percorso integrato tra consultori e ospedali che hanno aderito al programma. (vedi scheda multilingue IVG)[/toggle]

[toggle title=”Ho sentito dire che in Italia esistono i consultori familiari dove si prendono cura delle donne. Potrei sapere di più?”]

I Consultori Familiari (CF) effettuano interventi per la tutela della salute della donna in tutte le fasi della sua vita, della salute del bambino e dell’adolescente, delle relazioni di coppia e familiari.
Specifica dei consultori è la presenza di un’equipe formata da operatori di varia professionalità che lavorano in stretta collaborazione con il Servizio Sociale, i Servizi Territoriali, gli Enti Locali.
L’accesso ai Consultori è diretto, non è quindi necessaria la richiesta del medico curante.
La maggior parte delle prestazioni viene effettuata su appuntamento, ma sono previsti anche spazi per l’accoglienza senza necessità di appuntamento.
Per l’appuntamento o per informazioni rivolgersi direttamente, oppure per via telefonica al consultorio.
Le prestazioni specifiche del Consultorio sono tutte gratuite.
Solo per le prestazioni di tipo ambulatoriale è prevista la partecipazione alla spesa secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I Consultori Familiari offrono:

  • Informazione e orientamento per la scelta contraccettiva
  • Visite ginecologiche per il corretto uso della contraccezione
  • Pap Test
  • Visita al seno
  • Assistenza alla gravidanza
  • Gruppi di preparazione al parto
  • Procedure per l’amniocentesi
  • Assistenza e certificazione IVG
  • Certificazioni Medico Legali
  • Diagnosi strumentale (ecografia, colposcopia)
  • Consulenze psicologiche individuali e di coppia
  • Colloqui per l’idoneità all’adozione

Consultori ASL Napoli 2 Nord

Consultorio di Pozzuoli Via Vecchia delle Vigne 24 Tel. 081 3032512
Consultorio di Monteruscello Via C. Alvaro 8 Tel. 081. 8552596
Consultorio di Bacoli Via Cappella Tel. 081.8680427
Consultorio di Giugliano Piazza Annunziata Tel.081.8955612
Consultorio di Marano Via Falcone Tel. 081.5768239
Consultorio di Quarto Corso Italia Tel. 081.8552618
Consultorio di Qualiano Parco Meteora Tel. 343 081.8193730
Consultorio di Melito Via Roma Tel. 081.7111091
Consultorio di Mugnano Via Aldo Moro Tel. 081.5764927
Consultorio di Frattamaggiore C.so V. Emanuele 3 Tel. 081.8355547/40
Consultorio di Arzano Via Cardarelli,1 Tel. 081.238341
Consultorio di Casoria Via A. De Gasperi 43 Tel. 081.7051484 /081.7051466 /081.7051467/ 081.7051486
Consultorio di Afragola Via Alcide De Gasperi 43 Tel. 0818604018 / 8520248
Consultorio di Acerra Via Flavio Gioia Tel. 0813196650[/toggle]

[toggle title=”Se una donna non vuole tenere il bambino, può lasciarlo in Ospedale? Sarà denunciata?”]

No, perché una madre può decidere per vari motivi; economici, morali, o altri di lasciare il proprio figlio appena nato in ospedale, infatti la legge gli permette di poter dare il figlio in adozione. Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica. “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” (DPR 396/2000, art. 30, comma 1)[/toggle]

[toggle title=”Anche persone senza i documenti possono avere le cure mediche? Saranno denunciate?”]

Si, anche gli stranieri privi di un permesso di soggiorno presenti sul territorio hanno diritto alle “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

Sono inoltre garantiti:

  • la tutela della gravidanza e della maternità;
  • la salute del minore, le vaccinazioni;
  • gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi;
  • la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Per l’erogazione delle prestazioni è necessario recarsi presso qualsiasi ASL per ottenere il tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto in tutto il territorio, valido 6 mesi e rinnovabile. Per ottenerlo è necessario dichiarare le proprie generalità e di una dichiarazione di indigenza.
L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. In alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani.[/toggle]

[toggle title=”Sono mamma di un bambino nato in Italia. Non ho il permesso di soggiorno, mio figlio può avere l’assegnazione del pediatra?”]

Attualmente la tutela sanitaria del minore accompagnato a un genitore che ha in Italia una posizione giuridica e amministrativa irregolare viene gestita attraverso il tesserino STP. Pertanto, trovandosi anche il minore nella stessa situazione del genitore non potrà usufruire del pediatra di libera scelta. Ad ogni modo L’accordo Stato – Regioni del 2012 chiarisce che convenzioni internazionali e diritto dell’Unione richiedono agli Stati aderenti o membri di garantire parità di accesso al sistema sanitario per i bambini, anche se sprovvisti di documenti. Pertanto deve essere loro riconosciuto la miglior tutela possibile a condizioni di parità con il minore italiano. [/toggle]

[toggle title=”Quali documenti devo presentare per fare l’iscrizione sanitaria all’ASL?”]

I documenti da presentare sono:

  • Copia del permesso di soggiorno;
  • Documento di riconoscimento;
  • Codice Fiscale (Autocertificazione);
  • Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

Si precisa che possono essere richiesti anche documenti diversi in base alla tipologia del permesso di soggiorno.

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[toggle title=”Non ho la residenza posso iscrivermi lo stesso al SSN?”]

La residenza è uno dei requisiti per l’iscrizione al SSN, pertanto è necessario essere in possesso della residenza o in assenza di essa l’iscrizione può avvenire dove si ha l’effettiva dimora.

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[toggle title=”Sono in Italia per turismo. Ho bisogno di cure mediche. Posso iscrivermi al SSN?”]

No, chi si trova in Italia con un visto per turismo non può procedere né con l’iscrizione obbligatoria né con l’iscrizione volontaria, ma nonostante questo le vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni urgenti, e di elezione. Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o day hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente. Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonomi. Per le eventuali prestazioni d’urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell’Interno; pertanto l’Asl, l’Azienda Ospedaliera o le strutture accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso delle prestazioni erogate, all’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente Competente.

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[toggle title=”Sono un cittadino del Montenegro. Sono in Italia da un mese. Ho bisogno di cure mediche. All’asl mi hanno detto che devo fare il formulare del mio paese. Mi potete spiegare come posso richiederlo?”]

Il Montenegro fa parte dei paesi con cui sussistono degli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l’erogazione dell’assistenza sanitaria così come prevede anche l’art.35 comma 2 D.Lgs 286/98. Coloro che rientrano nei predetti accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato di appartenenza, possono fruire dell’assistenza in forma diretta o nelle modalità previste in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso l’iscrizione al SSR e cmq previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con i cittadini italiani.

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[toggle title=”Chi ha fatto richiesta di asilo politico può iscriversi al SSN?”]

Si, il richiedente asilo, in quanto in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta asilo ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN. La durata dell’iscrizione sarà a tempo determinato facendo riferimento alla durata del permesso di soggiorno.

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[toggle title=”Come si entra in Italia per Cure mediche?”]

L’ingresso in Italia per cure mediche è disciplinato dall’art. 36 D.Lgs 286/98:

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

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[toggle title=”Sono uno studente e ho bisogno di cure mediche. Posso iscrivermi al SSN?”]

Si, il permesso di soggiorno per motivi di studio dà diritto all’iscrizione volontaria al SSN. I suddetti iscritti sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valido sul territorio nazionale, o in alternativa, possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSR previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M 8.10.1986. L’iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all’anno solare ( 1 gennaio – 31 dicembre) a prescindere dall’eventuale scadenza infra – annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Gli importi devono essere versati tramite conto corrente postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma.[/toggle]