L’acquisto della cittadinanza italiana per chi nasce in Italia: una scheda pratica dell’ASGI

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Chi nasce in Italia può dichiarare,  dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana.

 

Molti stranieri ritengono che se il loro figlio nascerà in Italia sarà automaticamente italiano.Non è così. Se è vero che altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti o quello di alcuni Paesi del Sud America prevedono l’acquisto automatico della cittadinanza per il bambino che nasca nel territorio dello Stato, la legislazione italiana oggi in vigore prevede che solo in casi eccezionali sia cittadino italiano il bambino nato in Italia da genitori che non siano a loro volta cittadini italiani.

In particolare, sarà italiano il bambino che rischi di non vedersi attribuita alcuna cittadinanza alla nascita, ad esempio, perché i genitori sono privi di alcuna cittadinanza (apolidi) ovvero sono cittadini di Stati che non consentono al figlio nato all’estero di acquistare la cittadinanza italiana (cfr. art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992). Ancora sono italiani alla nascita i bambini trovati in Italia i cui genitori siano sconosciuti (art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992).

Il bambino che non rientri in queste categorie e che quindi abbia dei genitori che trasmettano la loro cittadinanza, non acquisterà automaticamente alla nascita la cittadinanza italiana.

Per questo bambino ci sono le seguenti occasioni di acquistare la cittadinanza italiana:

  • uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana, ad esempio, per naturalizzazione (ma anche per matrimonio con cittadino/cittadina italiano/italiana); in questo caso, la legge prevede che anche il figlio minorenne acquisti la cittadinanza italiana se convive con il genitore (art. 14 legge n. 91/1992);
  • oppure, potrà acquistarla, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, dichiarando dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
  • qualora non sussistano le condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia potrà acquistare la cittadinanza avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), della legge 91/1992, che prevede la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni di residenza legale. In questo caso, però, la concessione della cittadinanza italiana non è un diritto, ma si basa, come tutti i provvedimenti di naturalizzazione, su di una valutazione complessiva del cittadino straniero, valutazione che tiene conto di una serie di elementi quali l’autosufficienza economica, l’assenza di precedenti penali.

 

In questa scheda, curata dall’avv. Giulia Perin (ASGI), si approfondisce l’ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992.

 

La scheda L’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 91/1992

 

 

 

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