Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che ha accolto il ricorso di un cittadino straniero a cui era stata revocata la carta di soggiorno.
Il cittadino straniero, residente in Italia da un lungo periodo, si era visto rifiutare l’aggiornamento del proprio titolo di soggiorno perché risultava privo di un impiego regolare e del conseguente mancato possesso di reddito.
Con la sentenza n.115 del 14 gennaio 2015 i Giudici hanno ricordato che è da considerarsi illegittimo l’operato di un’ amministrazione che dispone la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo, rifiutando l’aggiornamento del medesimo unicamente in relazione all’assenza di un rapporto di lavoro regolare e del conseguente mancato possesso di redditi sufficienti alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Brevemente i Giudici hanno esaminato, nella sentenza, il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti che gode di una forte protezione: esso è rilasciato se sussiste un reddito sufficiente alla permanenza sul territorio nazionale secondo i parametri previsti dalla legge e se risultano altri presupposti, quali, tra gli altri, la mancata pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il titolo che viene rilasciato è a tempo indeterminato, presupponendo uno status di straniero soggiornante a titolo permanente, e deve automaticamente essere aggiornato periodicamente. L’amministrazione puo’ impedire tale aggiornamento e disporne la revoca, ma solo in presenza di presupposti sempre ben evidenziati dalla legge e indicati dal comma 7 dell’art. 9 Dlgs.286/98. A sostegno della revoca, invece, la Questura di Milano aveva invocato l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, una norma che, ricorda il TAR, risulta di carattere generale, mentre deve prevalere quando disposto dall’art. 9 prima citato. Il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si ringrazia l’avv. Maria Cristina Romano per la segnalazione.
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