TAR Lazio: l’Italia non ha giurisdizione sulle condotte attuate da un velivolo straniero nello spazio aereo internazionale

Tipologia del contenuto:Notizie

Con provvedimento del 17 novembre 2023 l’ENAC aveva contestato alla ONG Pilotes Volontaires, proprietaria di un velivolo straniero, il compimento di presunte condotte illecite nello spazio aereo internazionale, intimandole di astenersi dal reiterare i comportamenti censurati, pena l’eventuale adozione di misure sanzionatorie nei suoi confronti. 

Con sentenza n. 12644 del 19 giugno 2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’associazione ricorrente, assistita dagli Avvocati Cecilia De Marziis, Giulia Borgna e Matteo Magnano dello Studio S&P, per l’annullamento del suddetto provvedimento, la cui efficacia era già stata sospesa in via cautelare con ordinanza n. 538 dell’8 febbraio 2024. 

In via preliminare, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di interesse a ricorrere che era stata formulata dall’ENAC, ritenendo “innegabili la portata precettiva immediata [dell’atto] e la sua attitudine a conformare in modo autoritativo la condotta attuale e futura della ricorrente”. Più specificamente, il Tribunale ha evidenziato che, a prescindere dal nomen dell’atto, “l’intimazione di astenersi dal reiterare la condotta ritenuta violativa del quadro normativo, onde evitare la sanzione, è (…) attuale e immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente, essendo diretta a conformarne autoritativamente l’agire”. 

Nel merito, il TAR ha osservato che, ai sensi delle pertinenti regole di diritto interno e internazionale, da un lato “la sovranità dello Stato costiero si estende allo spazio aereo sovrastante il mare territoriale” e, dall’altro, “lo spazio aereo sovrastante l’alto mare (…) deve restare libero e non soggetto alla sovranità di alcuno Stato”. La libertà dell’alto mare “comprende per tutti gli Stati, costieri e non, la libertà di sorvolarlo”.

Il Tribunale ha quindi affermato che “ogni aeromobile che sorvola il mare libero è assoggettato alla giurisdizione (prescrittiva e coercitiva) esclusiva dello Stato (…) di cui ha la nazionalità, che, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, è lo Stato in cui è registrato”. Secondo il TAR, sebbene all’ENAC siano attribuite, in astratto, “funzioni di polizia e vigilanza della navigazione aerea”, nel caso di specie “si è verificato un caso di carenza di potere prescrittivo in concreto”, atteso che il potere autoritativo dell’ente “è stato esercitato su un velivolo di nazionalità austriaca durante la navigazione aerea nello spazio aereo sovrastante le acque internazionali”. In tali circostanze, l’autorità competente “era unicamente quella di bandiera del velivolo, cioè quella austriaca”.

Tipologia del contenuto:Notizie