Procedura accelerata e sospensione automatica del provvedimento: La sentenza della Corte di Cassazione n. 11399/2024

Tipologia del contenuto:Analisi giuridica

La sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto definitivamente una questione procedurale molto discussa e da tempo oggetto di interpretazioni contrastanti da parte delle diverse Sezioni distrettuali specializzate.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se un soggetto proveniente da un Paese sicuro presenta ricorso contro una decisione della Commissione Territoriale cha ha dichiarato la sua domanda manifestamente infondata, la sospensione automatica del provvedimento impugnato si attua solo nel caso in la Commissione Territoriale non abbia applicato la procedura accelerata correttamente. Quando la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina quindi il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento.

Il principio non si applica soltanto all’ipotesi di richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri, ma anche alle altre decisioni amministrative di manifesta infondatezza delle domande di protezione ricomprese all’interno dell’art. 28 ter del D.Lgs. 25/2008 e, più in generale, a tutte le ipotesi di procedure accelerate di cui all’art. 28 bis del medesimo decreto. Inoltre, la corretta applicazione di una procedura accelerata comporta il rispetto di tutte le sue articolazioni procedimentali. Non soltanto, quindi, il rispetto dei termini per l’esame della domanda (principio da tempo già consolidato dalla giurisprudenza), ma è necessario che: i) la procedura accelerata sia stata in tal senso determinata dal presidente della Commissione territoriale; ii) la formalizzazione della domanda a seguito della manifestazione della volontà sia avvenuta nei termini normativamente previsti; iii) la trasmissione della domanda dalla Questura alla Commissione Territoriale non sia oggetto di eccessiva discrezionalità amministrativa.

Il commento intende focalizzare l’attenzione proprio su tali aspetti, tramite un’analisi delle norme pertinenti ed il richiamo ad altre pronunce della giurisprudenza in materia.

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