Decisione 2004/80/CE

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

 

Decisione 2004/80/CE del Consiglio del 17 dicembre 2003

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2) L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 27 novembre 2002, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

(3) L’accordo dovrebbe essere approvato.

(4) Poiché l’accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici, occorre precisare chi rappresenta la Comunità in detto comitato e stabilire una procedura di adozione della posizione comunitaria.

(5) Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all’adozione della presente decisione e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo[2].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità europea nel comitato di esperti istituito dall’articolo 17 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità europea nel comitato di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità europea viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

[1] Parere reso il 19 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] La data di entrata in vigore dell’accordo viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.