Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 2 aprile – 8 maggio 2014, n. 2520

Alla luce delle evidenti circostanze presentate dalla cittadina straniera, a cui era stato negata il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, Il TAR Campania afferma che ” deve essere condivisa la assorbente censura con cui si deduce il vizio di difetto di istruttoria per non avere la resistente amministrazione tenuto conto del luogo dove la ricorrente lavora, risultando nella specie anche pregiudicate le garanzie partecipative per non aver ricevuto la ricorrente alcun preavviso di rigetto all’indirizzo di domicilio indicato,  annullando il provvedimento impugnato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2014, proposto da:
—-, rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Nicolo’, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Questura di Caserta, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale sono domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno cat.a12/imm/14 prot.17 emesso il 10/01/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che con il proposto ricorso la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato cat.A12/Imm/14 prot.17 emesso il 10/01/2014;
rilevato che il detto diniego è stato adottato per essere risultata fittizia, a seguito di accertamenti svolti tramite il Comando di Polizia Municipale di Villa di Briano, la residenza documentata dalla ricorrente ai fini del rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno, avendo il personale del suddetto Comando verificato che l’istante era sconosciuta ed irreperibile al domicilio di Via T. Livio, 22 del Comune di Villa di Briano;
considerato quanto affermato in ricorso dalla ricorrente in ordine alla circostanza per cui, pur essendo Villa di Briano il suo Comune di residenza, la stessa vive a Modena dove svolge il proprio lavoro come collaboratrice domestica, per come risulta dal contratto di lavoro allegato all’istanza di rinnovo;
considerato che agli atti risulta che la denuncia di rapporto di lavoro domestico inoltrata all’Inps il 25/01/2013 evidenzia che il rapporto di lavoro si svolge appunto a Modena in — e che la comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero a favore della ricorrente rappresenta che l’indirizzo presso cui la stessa vive è —;
considerato che alla luce di tali evidenti circostanze deve essere condivisa la assorbente censura con cui si deduce il vizio di difetto di istruttoria per non avere la resistente amministrazione tenuto conto del luogo dove la ricorrente lavora, risultando nella specie anche pregiudicate le garanzie partecipative per non aver ricevuto la ricorrente alcun preavviso di rigetto all’indirizzo di domicilio indicato;
ritenuto che il ricorso, conseguentemente, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, con salvezza di quelli ulteriori;
considerato che sussistono giuste ragioni per compensare tra le parte le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)