Consiglio di Stato, sentenza 23 giugno 2014, n. 3188

Va riesaminato il caso di una istanza di regolarizzazione alla luce delle norme sopravvenute per verificare se sussistano i presupposti e i requisiti per l’applicazione delle norme più favorevoli in quanto le modifiche alla disciplina della procedura di emersione devono necessariamente applicarsi a tutte le questioni ancora pendenti e a quelle suscettibili di essere riaperte, trattandosi di una procedura una tantum concentrata nel tempo. Risulta  evidente la ratio che considera  le modifiche legislative sopravvenute finalizzate a superare incongruenze manifestatesi nelle procedure in corso, nonché per il fatto che le modifiche possono considerarsi per taluni aspetti interpretative delle precedenti disposizioni.

Fatto e diritto

Considerato che:
– il signor — ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 0894/2013 che ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del provvedimento 21.02.2013, con il quale, in data 21 febbraio 2013, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione presentata in suo favore dal sig. —, per la sussistenza di condanne penali a carico di quest’ultimo per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle norme contenute nel testo unico leggi sull’immigrazione. Nella motivazione del provvedimento si dà atto che lo stesso datore di lavoro risulta aver presentato altre istanze di emersione, non perfezionatesi per mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno per cause a lui imputabili.
– la sentenza è motivata dal fatto che risultano integrate nel caso di specie entrambe le condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza di emersione delineate dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012, che si riferiscono rispettivamente alla sussistenza di condanne a carico del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro. Secondo la sentenza i requisiti richiesti sono coerenti con la impostazione della procedura di emersione, non danno luogo a rilievi di costituzionalità né di disparità di trattamento con riferimento alle norme del comma 10 che prevedono comunque la esenzione da ogni sanzione per il datore di lavoro se la procedura di emersione non va a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà;
– l’appellante ha concentrato la sua argomentazione in appello sul fatto che dopo la sentenza del TAR sono entrate in vigore modifiche aggiuntive alla disciplina legislativa della procedura di emersione ex D.Lgs n. 109/2012, che confermano le tesi sostenute nel ricorso in primo grado e regolano il caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro e, sussistendo gli altri requisiti, prevedono che al lavoratore sia rilasciato un permesso d soggiorno in attesa di occupazione.

Ritenuto che

– le modifiche alla disciplina della procedura di emersione devono necessariamente applicarsi a tutte le questioni ancora pendenti e a quelle suscettibili di essere riaperte, trattandosi di una procedura una tantum concentrata nel tempo, e per la evidente ratio che finalizza le modifiche legislative sopravvenute finalizzate a superare incongruenze manifestatesi nelle procedure in corso, nonché per il fatto che le modifiche possono considerarsi per taluni aspetti interpretative delle precedenti disposizioni;
– il caso in esame deve essere riesaminato, previa istanza dell’interessato, dalla competente Autorità amministrativa alla luce delle norme sopravvenute per verificare se sussistano i presupposti e i requisiti per l’applicazione delle norme più favorevoli;
– a questo fine l’appello deve essere accolto nei termini di cui alla anzidetta motivazione, ravvisandosi giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.