Protocollo n. 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’ Unione Europea

PROTOCOLLO (N. 24)

SULL’ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione europea da parte dell’Unione;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, per domandare di diventare membri dell’Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea;

TENENDO PRESENTE che l’articolo 7 del trattato sull’Unione europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;

RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell’Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

INTENZIONATE ad evitare che l’istituto dell’asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo unico

Gli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

b) se è stata avviata la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

Vedi anche:

Trattato sull’ Unione Europea