Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2014, n 5698

Emersione da lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109. Precisazioni ed indicazioni operative.

 

Di seguito alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4417 del 10.7.2013, relativa alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, in riferimento a taluni quesiti formulati su specifici aspetti della stessa, si forniscono – d’intesa con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e gli Enti preposti al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) i seguenti chiarimenti, finalizzati anche a semplificare e permettere la definizione delle ultime domande di emersione secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.

1) Regolarizzazione contributiva, da parte dei datori di lavoro tenuti alle denunce Uniemens (sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti) all’INPS, delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione per lavoro subordinato non domestico.

Al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli Unici e consentire la definizione delle domande di emersione, sotto o specifico profilo della regolarizzazione contributiva da parte dei datori di lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 5 del D.M. Interno del 29 agosto 2012 (ndr art. 5, comma 3 del D M. Interno del 29 agosto 2012), il Ministero dell’Interno ha provveduto ad inviare all’INPS l’elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato, EM-SUB, e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all’emersione, affinché l’Istituto possa procedere alla verifica dei pagamenti contributivi effettuati a favore dei lavoratori stessi nel caso:

1) di apertura della specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”;

2) di mancata apertura della specifica posizione contributiva contraddistinte dal codice di autorizzazione “5W” con versamento effettuato utilizzando la posizione contributiva già in precedenza attribuita dall’azienda per il versamento dei contributi dei lavoratori in forza e non interessati dal procedimento di emersione.

L’esito dell’incrocio dei predetti dati con le informazioni presenti sugli archivi dell’INPS sarà fornito agli Sportelli Unici dell’Immigrazione che potranno così avviare le procedure di richiesta del Durc sullo Sportello Unico Previdenziale essendo comunque necessario acquisire la notizia di regolarità contributiva anche dall’INAIL e, ove previsto, per le imprese edili dalle Casse Edili.

Le informazioni che verranno fornite dall’INPS evidenzieranno, rispetto al momento dell’effettuazione dell’incrocio dei dati, la notizia del mancato pagamento totale o parziale delle somme dovute a titolo di contribuzione per i lavoratori di cui agli elenchi forniti.

Poiché le somme dovute, in considerazione del tempo trascorso dalla domanda di emersione, risultano essere di notevole consistenza, nella fase istruttoria del Durc, che gli Sportelli Unici dell’Immigrazione hanno richiesto sullo Sportello Unico Previdenziale, INPS, INAIL e, ove previsto, le Casse Edili, provvederanno a richiedere la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

La regolarizzazione da pare del datore di lavoro potrà avvenire anche con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni.

In tal caso il requisito di regolarità, da un punto di vista formale, si considererà perfezionato con il pagamento della I rata consentendo la definizione da parte del SUI della domanda di emersione.

Laddove l’omessa contribuzione sia stata, nel frattempo, affidata per il recupero all’Agente della Riscossione, la rateazione dovrà risultare concessa dall’Agente competente, nel rispetto della relativa disciplina, alla data di emissione del Durc.

La soluzione individuata consente, pertanto, la definizione delle domande di emersione sia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere e il datore di lavoro non sia in regola con i versamenti contributivi, sia nei casi di:

1) rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro cosi come previsto dal comma 11 bis dell’art 5 del D.lgs. 109/2012 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi;

2) avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, prevista dal comma 11 ter del medesimo art. 5, intervenuta nelle more della procedura di emersione, nel cui caso al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi.

2) Tardivo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro

Inoltre, si precisa che, sia nelle domande di lavoro domestico (EM-DOM) sia nelle domande di lavoro subordinato (EM-SUB), deve ritenersi legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi, di cui all’art. 5 comma 5 del D.lgs 109/2012, anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica.

Si ritiene, infatti, che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

La circolare