Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenza del 14 gennaio 2015, n. 115

Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto il venir meno della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

N. 00115/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02429/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2014, proposto da:
xxxxxxxxxxxxx rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo, 4;
contro
Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del provvedimento nr. xxxxxxxxx Imm. -ID 829987 del 4.3.2014, notificato al ricorrente in data 13.4.2014 dalla polizia di frontiera di Malpensa, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr.xxxxxxxxxZ e rigettato l’istanza di aggiornamento nr. xxxxxxxxx.
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:
– dell’intimazione ad abbandonare il territorio nazionale di cui allo stesso provvedimento;
– del ritiro del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo unitamente alla ricevuta del kit postale per l’aggiornamento;
– del contestuale impedimento all’accesso sul territorio nazionale con respingimento di fatto alla frontiera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo di cui lo stesso era titolare sin dal 2009 e, contestualmente, negato l’aggiornamento del medesimo richiesto nel 2013 per la mancata sussistenza di un regolare rapporto di lavoro e, di conseguenza, di un reddito sufficiente alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Da accertamenti effettuati in data 3 marzo 2014 sull’anagrafica contributiva dell’interessato presso la banca dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate sarebbe emerso, infatti, che i suoi redditi provenienti da fonte lecita erano fermi al mese di dicembre 2008.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto, essenzialmente, la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della direttiva 2003/109/CE, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e arbitrarietà, atteso che l’amministrazione intimata avrebbe revocato illegittimamente la carta di soggiorno della quale lo stesso era titolare a tempo indeterminato per una causa non contemplata dalle disposizioni di legge allo stato vigenti.
Con ordinanza n. 1228/2014 del 18 settembre 2014 la sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Ed invero, il provvedimento impugnato è incentrato unicamente sulla attuale mancanza di redditi provenienti da un rapporto di lavoro regolare.
Ai fini della decisione risulta opportuno riportare alcuni stralci del disposto letterale dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, che così recita: “1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni”.
Dall’esame del disposto normativo succitato emerge, innanzitutto, che il permesso di soggiorno di lungo periodo è rilasciato in presenza di alcuni presupposti, fra i quali la sussistenza di un reddito sufficiente alla permanenza sul territorio nazionale secondo i parametri previsti dalla legge e la mancata pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; emerge, inoltre, che il titolo è rilasciato a tempo indeterminato, presupponendo uno status di straniero soggiornante a titolo permanente, e che, quindi, deve automaticamente essere aggiornato periodicamente; emerge, inoltre, la possibilità per l’amministrazione di impedire tale aggiornamento e di disporne la revoca, ma solo in presenza di presupposti sempre ben evidenziati dalla legge e indicati dal comma 7 dell’art. 9 succitato.
In particolare, secondo il disposto della norma, la revoca della carta di soggiorno può essere posta in essere quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 dell’art. 9, che si riferisce agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto, invece, il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, e, cioè, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
In presenza di tale elencazione, che il collegio ritiene tassativa in considerazione della forte protezione accordata dall’ordinamento allo straniero che soggiorna legittimamente in Italia da un lungo periodo, risulta illegittimo l’operato dell’amministrazione intimata, che ha disposto la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo e denegato l’aggiornamento del medesimo unicamente in relazione all’assenza di un rapporto di lavoro regolare e del conseguente mancato possesso di redditi sufficienti alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, invocando l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, norma, invece, di carattere generale sulla quale deve prevalere quella speciale più volte citata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)