Corte d’Appello di Trento: La cittadina tunisina ha diritto all’indennità di maternità di base, anche se non lungosoggiornante

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Con la sentenza n. 42 del 30 maggio 2014 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto il diritto di una cittadina tunisina – seppure non in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante – all’assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 26.3.2011 n. 151, in applicazione dell’art. 65 dell’Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia.

La motivazione della Corte d’appello fa leva su due argomentazioni.

In primo luogo la Corte ha riconosciuto che, sotto il profilo soggettivo, l’accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia fa esplicito riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori di cittadinanza tunisina che risiedono con loro nello Stato membro, senza distinzione, per detti familiari, tra diritti derivati (ossia “acquisiti dall’interessata a causa del suo status di familiare di un lavoratore migrante[1]) e diritti propri[2]. Pertanto non rileva se la prestazione in oggetto sia considerata dalla normativa nazionale un diritto proprio o derivato, poiché l’accordo è, in ogni caso, applicabile.

In secondo luogo la Corte ha specificato – sempre facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte di Giustizia[3] – che, sotto il profilo oggettivo, l’espressione previdenza sociale deve essere intesa secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408, laddove all’art 4 paragrafo 1 lettera a) e h) si riferisce in maniera esplicita alle prestazioni di maternità. La prestazione risulta pertanto erogabile alla ricorrente in quanto coniuge di lavoratore tunisino.

La Corte ha comunque precisato che anche se tale prestazione non dovesse essere ritenuta previdenziale bensì assistenziale la ricorrente ne avrebbe comunque diritto. Infatti, la reiezione della domanda è stata fondata unicamente sull’assenza del requisito del permesso di soggiorno CE e quindi sulla nazionalità, mentre la giurisprudenza CEDU ammette restrizioni nel riconoscimento delle prestazioni assistenziali solo in presenza di “considerazioni molto forti” e tali non possono essere quelle basate esclusivamente sulla nazionalità[4].

Pertanto la Corte di appello di Trento ha ritenuto che le prestazioni inerenti alla maternità, siano esse considerate previdenziali o assistenziali, considerata “la loro attinenza ai principi costituzionali (art. 31 Cost.)”, non possano essere negate a causa della mancanza del permesso di soggiorno per lungo soggiornante, trattandosi appunto di una discriminazione fondata sulla nazionalità.

Il testo della sentenza: 2014 Corte Appello TN_ Maternità.

[1] Corte di Giustizia con sentenza 15 gennaio 1998, causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

[2] Infatti l’ambito di applicazione ratione personae degli accordi Euromediterranei – come precisato dalla sentenza citata nella nota precedente – è diverso da quello del regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408 e non viene operata una distinzione tra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante.

[3] Corte di Giustizia, sentenza 15 gennaio 1998 – Causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

[4] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 8 aprile 2014, Dhahbi/Italia, 17120/09

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