L’INPS ha pubblicato la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 con cui definisce le istruzioni operative e tecniche per la presentazione del bonus bebè.
Da lunedì 11 maggio 2015 è possibile presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo .
Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).
Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno e presentare un certificato ISEE, in corso di validità, con un valore non superiore 25.000 euro annui. Se inferiore alla cifra di 7.000 euro annui, l’assegno sarà raddoppiato.