Tribunale di Milano, ordinanza del 12 dicembre 2014

Non è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 2, 3,10, 32 e 38 Cost. – dell’art. 80 comma 19 L. 388/2000 nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di invalidità civile per sordi ex. art. 1 L. 381/1970 e alla indennità di comunicazione ex. art. 4 L.508/1988, gli stranieri privi del permesso di soggiorno di lungo periodo; infatti, nonostante le precedenti analoghe pronunce della Corte Costituzionale riferite ad altre prestazioni di invalidità, non è possibile né interpretare in modo costituzionalmente conforme la predetta norma, né estendere gli effetti di dette pronunce, né disapplicare la norma per contrasto con l’art. 14 CEDU, essendo quest’ultima una norma di principio senza efficacia diretta nell’ordinamento.

L’Ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale _ Anno 156 _ N. 11

Pensione invalidità civile per sordi ed indennità di comunicazione – L. 388/2000, art. 80 comma 19 –cittadino straniero – requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo – eccezione di illegittimità costituzionale – non manifesta infondatezza