Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 3559

Il diniego alla regolarizzazione dello straniero irregolare di cui alla legge n. 222/02 è un atto dovuto in presenza di segnalazione del nominativo dello straniero  nell’elenco SIS (Sistema Informativo Schengen) e l’amministrazione non è tenuta a verificare le regioni che hanno dato luogo all’iscrizione nel SIS. Questo in ragione dell’univoco dettato letterale  dell’art. 1 c. 8 del D.L. 9.9.2002, n. 195.

Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 3559

[depositata in cancelleria il 5 giugno 2009]