Consiglio di Stato, sentenza del 1 marzo 2013, n. 1235

Il Ministero dell’Interno non può dichiarare irreperibile un richiedente asilo solo se non si presenta presso i suoi uffici in seguito ad un invito scritto.

In seguito al mancato trasferimento entro i termini previsti dal regolamento Ce n. 343/2003 (Regolamento Dublino 2), la domanda di asilo del richiedente deve essere esaminata dall’Italia, paese nel quale il cittadino straniero aveva ripresentato domanda di protezione. Il Ministero dell’Interno  ha presentato appello perché riteneva prorogato a 18 mesi il termine per l’accettazione della competenza in quanto il mancato trasferimento sarebbe stato imputabile all’irreperibilità del cittadino non presentatosi per regolarizzare la sua posizione . Nel periodo in questione, il cittadino straniero era stato ospite del C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto e informata la Questura di Roma di un ulteriore recapito.

Secondo il Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello, confermando la competenza dell’Italia nell’esame della domanda di protezione internazionale, il Ministero dell’Interno avrebbe potuto utilizzare “altri strumenti giuridici più incisivi e certi per l’esecuzione del disposto trasferimento” oltre al un semplice invito.

La sentenza