Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale

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Con una circolare l’INPS fornisce le prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35.

L’Accordo – che lega esclusivamente Italia e Turchia – sostituisce la  Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990.

La Turchia era legata all’Italia dalla Convenzione Europea di sicurezza sociale (strumento del Consiglio d’Europa ratificato da entrambi gli Stati) e dal relativo Accordo complementare per l’applicazione della Convenzione, firmati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati dall’ Italia con Legge 27.12.1988, n.567 ed entrati in vigore il 12.04.1990 (le relative disposizioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 177 del 23/7/1990).

La citata Convenzione Europea è considerata “Convenzione quadro”, in quanto  applicabile, in ciascuno Stato che la ratifica, solo per una parte delle disposizioni per ciò dette immediatamente applicabili; l’attuazione delle altre disposizioni non immediatamente applicabili è, invece, subordinata all’applicazione di successivi accordi. Pertanto, in base anche alla definizione contenuta nella stessa Convenzione, è considerato “Parte Contraente” ogni Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Oltre all’Italia e alla Turchia, sono parti Contraenti, in quanto hanno ratificato la Convenzione Europea, anche i seguenti Paesi: Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35.

Il testo dell’Accordo bilaterale ricalca le disposizioni dello strumento del Consiglio d’Europa, estendendo, però, il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalità, mentre la Convenzione europea si applicava solo ai cittadini degli Stati Contraenti.Inoltre, l’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici, e agli iscritti alla “gestione separata”.Il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi, non contiene disposizioni in materia di prestazioni familiari e prevede un’esplicita esclusione dal suo campo di applicazione delle prestazioni non contributive e di tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito, finanziate dalla fiscalità generale.Inoltre, l’Accordo non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.

La circolare dell’INPS del 9 ottobre 2015, n. 168

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