Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 15 settembre 2015, causa C – 67/14

 Non è contraria al principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione sancito dall’art. 4 del Regolamento CE 883/04 e dall’art. 24, comma 1, Direttiva 2004/38, una norma del diritto nazionale che, usufruendo della facoltà di deroga prevista dal comma 2 del predetto  art. 24,  esclude dal godimento di una “prestazione di assistenza sociale” (nella specie, un contributo di sussistenza per disoccupati di lunga durata) il cittadino di altro Stato membro che goda del diritto di soggiorno esclusivamente in forza della clausola di cui all’art. 14,   comma 4, lett.b) della citata direttiva, cioè in quanto persona disoccupata che è alla ricerca di un posto di lavoro  con buone possibilità di trovarlo.                                                                                                                                                                                 

Prestazioni sociali – parità di trattamento tra cittadini dell’unione – art. 4  Regolamento CE 883/04 e art. 24, comma 1, Direttiva 2004/38 – facoltà  di deroga da parte degli Stati membri – norma nazionale che esclude i disoccupati autorizzati a soggiornare nel paese in quanto alla ricerca di un posto di lavoro – art. 2, comma 2 e art. 14, comma 4, lett.b) Direttiva – contrasto con la direttiva – non sussiste – fattispecie                                                                                                                      

La Sentenza

Comunicato stampa