Tribunale di Milano, ordinanza del 29 aprile 2016

La piena corrispondenza del modus operandi tipico delle organizzazione dedite al reclutamento di donne nigeriane a scopo di tratta e sfruttamento della prostituzione – quali si desume da svariate COI e dal rapporto della Commissione nazionale del diritto d’asilo del 2014 sul traffico di esseri umani dalla Nigeria – con il racconto della donna considerato intrinsecamente coerente e pienamente attendibile, consente di ritenere sussistente il rischio di danno grave in caso di rientro in Nigeria, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007.

 

Protezione internazionale – cittadina nigeriana vittima di tratta – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008- domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – sussistenza – corrispondenza del modus operandi proprio delle organizzazioni criminali dedite al reclutamento di giovani donne da avviare alla prostituzione e la narrazione soggettiva della richiedente – sussistenza di rischio grave in caso di rimpatrio riconducibile alla previsione dell’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007

Tribunale di Milano, ordinanza 29.4.2016, est. Vullo, XXX (avv. Cerminati) c.Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano