Costituisce diffamazione aggravata dall’odio razziale l’affermazione “torna nella giungla dalla quale sei uscita”

Argomenti:odio razziale
Tipologia del contenuto:Notizie

Con  sentenza del 1 giugno 2016 la Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di Paolo Serafini, consigliere circoscrizionale di Trento,  per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della legge n. 205 /2003 per un approfondimento sul giudizio di primo grado).

Il consigliere, nel luglio 2013, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola “a tornare nella giungla dalla quale è uscita”.

La Corte d’Appello di Trento ha confermato quanto già deciso dal tribunale di Trento affermando che le espressioni utilizzate da Serafini sono “altamente lesive dell’onore e del prestigio della signora kyenge” poiché “tale  modalità di esprimere la disapprovazione  va ben al di là di quanto necessario per rendere l’idea di un pur severo, ma consentito, giudizio contrario e travalichi in attacco personale di offesa gratuita, per se stessa lontana dalle esigenze della critica e della libera manifestazione del pensiero”. Esse rappresentano una piena volontà di discriminazione razziale poiché non paiono a nulla altro ispirate “se non a suggerire l’idea di una inferiorità originaria della persona, determinata dal colore della pelle”.

La Corte ha pertanto confermato che tali affermazioni integrano appieno gli estremi dell’aggravante di discriminazione razziale poiché pongono “al centro della svalutazione delle tesi non la prospettazione di argomenti contrari delicatamente articolati, ma la caratterizzazione di chi le aveva enunciate come soggetto di livello inferiore che, nella sua assimilabilità agli animali, era nella impossibilità di affermare cose sensate e condivisibili”.

La Corte,  richiamando numerosi precedenti del Corte di Cassazione  in materia di aggravante di discriminazione razziale (sez. 5 n. 49694 del 29.10.2009, sez. 5 n. 11590 del 28.1.2010, PG Singh, rv 246892, sez. 5 n. 305254 4 febbrao 2013 del Dotto, Rv 255558, sez. 5 13.7.2015 n. 43428, sez 5 38217 del 12.6.2008, Rv 241640) ha poi confermato che per realizzarsi l’aggravante non assume rilievo la mozione soggettiva dell’agente poiché una volta oggettivatesi la finalità in un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine sulla volontà. Quindi, anche se il movente può essere di altra natura, se l’agente sceglie consapevolmente modalità fondate sull’odio razziale per commettere il reato, si realizzerà l’aggravante della finalità di discriminazione razziale.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Giovanni Guarini del foro di Trento.

A cura di Anna Baracchi del  servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS

La massima

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