È discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri l’aumento dei diritti di segreteria per la certificazione di idoneità alloggiativa

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Il Tribunale di Brescia, Sez. III civile, ha condannato ieri i comuni di Pontoglio e Rovato per l’aumento dei diritti di segretaria relativi al rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa.

L’ordinanza, epilogo del ricorso presentato da ASGI, dall’associazione Guido Piccini e da un ricorrente persona fisica, dichiara il carattere discriminatorio (come già accaduto a seguito di altre cause promosse da ASGI) delle due affini delibere dei comuni di Rovato e Pontoglio che avevano portato, rispettivamente, da 50 +16 euro a 312 + 16 euro e da 200 euro a 425 euro i diritti di segreteria per il rilascio della certificazione, come già

Come si legge nell’ordinanza, il Tribunale rigetta la difesa dei comuni convenuti, che avevano dichiarato come la misura riguardasse sia cittadini italiani che stranieri e che l’aumento fosse giustificato  dalle limitate risorse economiche di cui disponevano e dai significativi costi necessari per le verifiche strumentali al rilascio della certificazione.

“La certificazione di idoneità alloggiativa è un atto che tipicamente riguarda la condizione dello straniero, poiché è indispensabile al fine di ottenere il permesso per lungo soggiornati, richiedere il ricongiungimento familiare o acquisire il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Dunque, benché in linea di principio la tariffa applicata dai comuni convenuti per la richiesta della certificazione di idoneità alloggiativa sia la medesima per tutti, italiani e stranieri, è evidente che l’’interesse prevalente se non esclusivo – al rilascio della certificazione riguardi i soli stranieri.”

Si tratta quindi di una discriminazione indiretta che ha l’’effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri a norma degli artt. 2 comma 1 lett. b)
d.lgs. n. 215/2003 e 43 d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale precisa che l’interesse ad agire del ricorrente persona fisica prescinde dall’effettiva presentazione di una domanda proprio in ragione del fatto che “se l’’azione individuale di discriminazione fosse subordinata alla effettiva richiesta della idoneità alloggiativa e al conseguente pagamento dei diritti di segreteria, un soggetto incapace di far fronte alla spesa si vedrebbe in radice precluso il proprio diritto alla tutela giurisdizionale”. È quindi sufficiente la residenza nel comune ad integrare l’interesse ad agire.

Il Tribunale conferma anche il carattere collettivo della discriminazione, riconoscendo la legittimazione attiva delle due associazioni, proprio perchè la discriminazione si estende a tutti coloro che possono avere interesse ad ottenere la certificazione di idoneità alloggiativa, non solo a quelli che l’’abbiano in concreto richiesta.

Infine, l’ordinanza rigetta l’eccezione sull’’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a conoscere dell’’azione proposta da ASGI, avente sede legale a Torino.

Il giudice precisa che tale censura “contrasta con evidenti ragioni di economia processuale e favorisce possibili conflitti di giudicati sulla medesima questione
sostanziale”. In ragione del fatto che “il foro di Brescia è quello della sig.ra [S.C.] e della Fondazione Guido Piccini…[a] tale foro viene attratta, per
connessione, anche la domanda proposta da ASGI”.

L’ordinanza dichiara quindi il carattere discriminatorio della condotta tenuta dai
comuni di Rovato e Pontoglio; ordina ai convenuti di cessare la condotta discriminatoria revocando le  delibere e ripristinando i diritti di segreteria nell’’importo precedente alla loro adozione; dispone la restituzione a ciascuno
straniero che abbia fatto richiesta del certificato di idoneità alloggiativa nel
periodo di validità delle delibere versando la somma maggiorata richiesta
dai comuni; ordina ai convenuti di pubblicare l’ordinanza online e per estratto su un quotidiano di tiratura nazionale.

 

Massima e testo dell’ordinanza

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