Tribunale di Alessandria, sezione Lavoro, ordinanza del 10 agosto 2016

Costituisce discriminazione ai sensi dell’art 44 TU immigrazione l’esclusione delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo dall’accesso al beneficio dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01, ponendosi tale esclusione in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ex art 12 Direttiva 98/2011. Tale disposizione è direttamente applicabile e il giudice può conseguentemente ordinare la disapplicazione dell’art 74.

Assegno di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 –  Diritto della madre extra UE priva di permesso di lungo periodo – Diretta applicabilità dell’art 12 Direttiva 98/2011 – Disapplicazione dell’art 74 – Discriminazione – Sussiste

Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, est. Bertolotto, ordinanza del 10 agosto 2016, XXX (avv.ti Guariso e Lavanna) c. INPS (avv.to Parisi) e Comune di Novi Ligure