Tribunale di Palermo, I sezione civile, ordinanza dell’8 aprile 2016

E’ inefficace la notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale effettuata a mani dell’interessato minore di età invece che al tutore: pertanto è ammissibile il ricorso presentato oltre i 30 gg. dalla notifica, essendo mai decorsi i termini per impugnare.In ragione della violenza indiscriminata nella regione senegalese della Casamance, viene riconosciuta la protezione sussidiaria.

Protezione internazionale – cittadino senegalese minorenne originario della Casamance – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 proposto oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento – notifica del provvedimento effettuata a mani del diretto interessato minore di età in luogo del tutore – inefficacia della notifica e conseguente ammissibilità del ricorso – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – sussistenza di minaccia grave derivante da violenza indiscriminata nella Casamance (art. 14, let. c), D.Lgs. 251/07) – accoglimento della domanda

 

Tribunale di Palermo, sez. I civ. ordinanza 8.4.2016, est. Mancuso, XXX (avv. XXX), c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo