Tribunale di Torino, I sezione civile, ordinanza del 2 aprile 2016

E’ rigettata la domanda di proroga del trattenimento presso il CIE qualora il ritardo nelle procedure preordinate all’esame della domanda non siano imputabili al richiedente.

Protezione internazionale – trattenimento al CIE – richiesta di proroga ex art. 6, co. 5 e 8, D.Lgs. 142/2015 per attivazione della procedura Dublino per la determinazione dello Stato competente – ritardo nell’espletamento delle procedure preordinate all’esame della domanda non imputabili al richiedente – decorrenza dei termini di cui all’art. 28, D.Lgs. 25/2008 – rigetto della domanda

Tribunale di Torino, sez. I civ. ordinanza 2.4.2016, est. Ratti, Questura di Torino c. XXX (avv. XXX)