E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano ormai privo di qualsiasi riferimento familiare, sociale e materiale sia nel Paese di origine che in quello di transito (Mali) che ha dimostrato un buon livello di integrazione in Italia e la cui presenza non pone pregiudizi per l’ordine pubblico.
Protezione internazionale – cittadino della Costa d’Avorio – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 26/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – richiedente privo di relazione sociali familiari e materiali nel Paese di origine ed in quello di transito – accertata buona integrazione in Italia – frequentazione di corsi professionali e scuola media – assenza di rischio di pregiudizio per l’orina pubblico – accoglimento della domanda di protezione umanitaria