Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 26 ottobre 2016

Sussiste la legittimazione ad agire di CGIL e INCA  nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del DM 6.10.2011 in tema di tassa per i permessi di soggiorno, in quanto  tali associazioni sindacali sono portatrici di un interesse collettivo dell’intera categoria dei lavoratori stranieri all’ annullamento del predetto DM.

Alla luce del principio di primazia del diritto euroeunitario deve essere data attuazione alla sentenza CGUE 2.9.15 C-309/14 e pertanto deve essere disapplicata la norma di cui all’art. 5, comma 2-ter TU Immigrazione che prevede il pagamento di una somma variabile tra gli 80 e i 200 € per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ; conseguentemente deve essere annullato il DM 6 ottobre 2011  poiché – ai sensi di detta sentenza – il contributo ivi previsto impedisce il raggiungimento del cd “effetto utile” perseguito da detta direttiva cioè il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo, che si realizza anche mediante la rimozione degli ostacoli, anche di ordine fiscale, che possono rendere eccessivamente difficoltoso il rinnovo dei permessi brevi.

L’illegittimità del DM 6 ottobre 2011 e la conseguente disapplicazione dell’art. 5 comma 2-ter TUI pongono in capo alle amministrazioni l’obbligo di rideterminare l’importo dei contributi – nel rispetto dei vincoli comunitari – con effetto ex tunc e di stabilire l’an, il quando e il quomodo degli eventuali rimborsi delle somme che sono state versate in eccedenza rispetto al dovuto.

 

Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – DM  6 ottobre 2011 –  legittimazione ad agire di CGIL e INCA – interesse collettivo delle associazioni sindacali all’annullamento del DM citato –  sussiste

Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – DM  6 ottobre 2011   – somma variabile tra gli 80 e i 200 €   –  primazia del diritto euroeunitario – attuazione della  sentenza CGUE 2.9.15, C-309/14 – contrasto dell’art. 5, comma 2-ter TU immigrazione con la direttiva 109/2003 –  esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva – principio comunitario dell’ “effetto utile”  – estensione anche ai  permessi di soggiorno brevi – illegittimità del DM  – sussiste

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno  – DM 6 ottobre 2011 – illegittimità – facoltà della amministrazione di rideterminare il contributo nel rispetto dei principi comunitari – sussistenza

 

Consiglio di Stato, sezione terza, 26 ottobre 2016, pres. Maruotti, est.Noccelli, Pres. Cons.Min., Ministero dell’Interno, Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato) c.CGIL e INCA (Avv.ti Angiolini, Formilan, Santini)