E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del sud ovest del Mali in relazione alla grave emergenza umanitaria ivi perdurante ed al quadro politico di generale instabilità: elementi che fanno ritenere la sussistenza di una estrema vulnerabilità per l’esercizio dei diritti fondamentali se il ricorrente fosse rinviato nel suo Paese di origine.
protezione internazionale – cittadino del sud ovest del Mali ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – assenza di conflitto armato – infondatezza delle domanda – domanda di protezione umanitaria – grave situazione di emergenza umanitaria in Mali – quadro politico di generale instabilità – sussistenza di una condizione di specifica estrema vulnerabilità in caso di rientro in Patria del ricorrente – fondatezza della domanda