Tribunale Civile di Roma, sentenza 11279/2016 del 3 giugno 2016

Prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, in caso di morte del coniuge italiano, il coniuge straniero vedovo poteva comunque ottenere la cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per iuris communicatio) anche se, al momento dell’istanza, non possedeva più la qualità di coniuge, purché fossero trascorsi tre anni di matrimonio (Consiglio di Stato, parere del 30.11.1992 n. 2482).

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, non è più consentito l’acquisto della cittadinanza allo straniero che sia rimasto vedovo del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda: poiché, come detto, la morte comporta lo scioglimento del matrimonio, viene meno il requisito della costanza del matrimonio con il cittadino italiano al momento dell’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza; dunque, in mancanza di tale requisito, che può venir meno in qualsiasi momento dopo l’inizio del procedimento, il decreto di conferimento non può essere adottato e perciò l’istanza per il conferimento della cittadinanza deve essere respinta.

Cittadinanza per matrimonio – modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009 – decesso del coniuge italiano prima del perfezionarsi della fattispecie – acquisto del diritto alla cittadinanza – non sussiste

Tribunale Civile di Roma, sentenza del 3.06.2016, n. 11279, est. Ciavattone, XXX (avv. Borney) c. Ministero dell’Interno