La pronuncia di estinzione del reato non è rilevante a far superare l’effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, costituendo la riabilitazione l’unico rimedio previsto dalla legge, rimedio che non può essere considerato fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato dalle quali differisce secondo la giurisprudenza penale di legittimità per la peculiarità di presupporre – essa soltanto – l’accertamento di un completo ravvedimento del reo (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2014, n. 20399 e T.A.R. Lazione, sez. II, 02/02/2015, n. 1833).
cittadinanza per matrimonio – precedenti penali – pronuncia di estinzione del reato – riabilitazione