La Commissione Europea contro l’INPS: l’assegno famiglie numerose spetta ai titolari di permesso unico lavoro

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Con le osservazioni scritte presentate nell’ambito del procedimento per rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d’Appello di Genova in materia di assegno famiglie numerose,  la Commissione fa propria la posizione di ASGI: la direttiva 2011/98 non consente l’esclusione dal beneficio dei titolari di permesso unico lavoro.

Con ordinanza del 1 agosto 2016 la Corte d’Appello di Genova – investita dalla domanda di una cittadina cui era stato rifiutato l’assegno famiglie numerose per mancanza del permesso di lungo periodo – aveva sollevato questione pregiudiziale avanti la CGUE circa la compatibilità tra tale esclusione (prevista dall’art. 65 L. 488/1998)  e  l’art. 12 n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98, che sancisce la parità di trattamento per i cittadini dei paesi terzi titolari di un permesso che consente di lavorare,  in relazione ai settori della sicurezza sociale coperti dal regolamento n. 883/2004.

Il collegio aveva pertanto domandato alla CGUE:

  1. Se la nozione di prestazione familiare di cui agli art. articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. J) del regolamento CE n. 883/2004 ricomprenda anche l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’ art. 65 L. 488/98;
  2. in caso di risposta positiva al primo quesito, se il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 n.1 lett e) Direttiva 2011/98, osta ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo con permesso unico per lavoro di durata superiore a 6 mesi non può beneficiare di tale assegno.

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Nelle sue osservazioni, rese note il 2 marzo scorso, la Commissione afferma innanzitutto che la risposta al primo quesito discende “in modo evidente” dalla giurisprudenza della Corte,  secondo la quale “la nozione di prestazione familiare di cui agli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j)  del regolamento CE n. 883/2004 deve essere interpretata nel senso che essa include una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali e destinata ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli tramite un contributo pubblico al bilancio familiare”

In tale definizione rientra sicuramente, secondo la Commissione, anche l’assegno famiglie numerose.

In merito al secondo quesito, la Commissione pur dando atto dell’ampio margine di apprezzamento di cui godono i singoli stati nel definire le proprie politiche di previdenza, ribadisce altresì che “nell’esercizio di tale competenza gli Stati membri devono tuttavia rispettare le norme del diritto dell’Unionequale appunto l’art. 12, n. 1 lett e).

E tale disposizione deve essere interpretata “nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso soggiorno per fini di lavoro di durata superiore a sei mesi, dal beneficio di una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004, quale l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori versato ai sensi dell’art. 65 della legge n. 448/1998, anche nel caso in cui i soggetti in questione soddisfino a tutte le condizioni oggettive richieste per tale beneficio”.

Dopo le decisioni di vari Tribunali italiani, questa conclusione assesta dunque l’ennesimo colpo alla posizione dell’INPS.

Come è noto, secondo l’Istituto, le prestazioni sociali che vengono riconosciute indipendentemente da qualsiasi versamento contributivo (quindi l’assegno famiglie numerose di cui al procedimento di Genova, ma anche l’assegno di maternità di base e l’assegno di natalità) non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento 883/04 e, conseguentemente, neppure nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/98.

La commissione smentisce invece radicalmente questa tesi, richiamando la pacifica giurisprudenza della CGUE secondo la quale rientrano nella nozione di sicurezza sociale (e dunque nell’ambito di applicazione del Regolamento 883/04) tutte le prestazioni che vengono erogate sulla base di requisiti predeterminati, senza valutazione discrezionale del soggetto erogatore (oltre ai precedenti citati dalla Commissione si vedano anche la sentenza CGUE Lachheb 24.10.13, C-177/12, e, da ultimo,  i punti  54 e seguenti della sentenza .

Se dunque la posizione della Commissione è quella manifestata nel citato giudizio genovese, sembrerebbe inevitabile l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia con riferimento a tutte le prestazioni che ricadono nell’ambito del citato art. 12.

Nel frattempo questa posizione fornisce un ulteriore utilissimo supporto nel contenzioso in atto avanti molti Tribunali italiani.

Qui il testo delle osservazioni 

 

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