La mancata assunzione di una cittadina straniera, in presenza di elementi presuntivi sufficienti a far sospettare la sussistenza di una discriminazione quali i dati statistici e le dichiarazioni del datore di lavoro che determinano l’inversione dell’onere della prova, costituisce discriminazione qualora la controparte non sia in grado di dimostrare l’assenza della stessa; da ciò deriva il diritto del soggetto discriminato al risarcimento del danno da perdita di chance da liquidare in via equitativa.
Mancata assunzione di cittadina straniera – dati statistici e dichiarazioni del datore di lavoro – elementi presuntivi della discriminazione sufficienti – inversione dell’onere della prova— elementi forniti dal datore di lavoro non sufficienti- discriminazione per nazionalità – sussistenza – danno da perdita di chance – liquidazione del danno in via equitativa
Tribunale di Torino, sentenza 28.12.2017, est. Fierro, XXX (avv. Anania) c. XXX (XXX)