Corte di Cassazione: ASGI può agire contro le discriminazioni collettive per ragioni di nazionalità

Legittimazione attiva delle associazioni, discriminazione collettiva per violazione di una direttiva comunitaria, diritto all’assegno per in nucleo familiare numeroso in applicazione della direttiva 2003/109: la Cassazione accoglie in toto le tesi di ASGI.

Con le sentenze n.11165 e n. 11166 del 8.5.2017, entrambe aventi ad oggetto l’assegno per il nucleo familiare numeroso (ANF) di cui all’art. 65 L. 448/1998, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS avverso la sentenza del 22 maggio 2015 della Corte d’Appello di Milano chiarendo una serie di questioni cruciali in materia di azione discriminatoria. Qui di seguito la schematizzazione dei punti principali affrontati.

  1. Le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 dlgs 215/03 (cioè nel d.lgs. riguardante le discriminazioni per razza e origine etnica) hanno legittimazione attiva anche per le discriminazioni collettive basate sul fattore “nazionalità”.

Questo per vari motivi :

  • l’art. 43, commi 1 e 2 TU immigrazione riguarda ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, individuale e collettiva: e quando l’art. 2 comma 2 d.lgs 215/03 “fa salvo” l’art. 43 è a questa nozione ampia che intende fare riferimento. Se dunque l’ordinamento già considera la possibilità di discriminazioni collettive per nazionalità, l’esclusione di una legittimazione attiva degli enti collettivi costituirebbe una eccezione non giustificabile. In materia di discriminazione, infatti, la legittimazione attiva dei soggetti collettivi costituisce una regola generale e se il fattore nazionalità è vietato in ogni campo della vita sociale e ha una pari disciplina sostanziale, non può avere una disciplina processuale diversa dagli altri fattori.

  • nell’elenco di cui all’art. 5 d.lgs 215/03 sono iscritte le associazioni di cui all’art. 52 dpr 349/99 che hanno come scopo l’attività a favore “degli stranieri”, la tesi dell’INPS condurrebbe a ritenere legittimate per le azioni contro le discriminazioni etniche, enti che perseguono una finalità diversa.

  • una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di costituzionalità, stante il trattamento processuale diverso di situazioni uguali e stante la possibile violazione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU letto in coordinamento con il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU.

  • una diversa interpretazione determinerebbe la violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela previsti dal diritto comunitario.

2. L’azione antidiscriminatoria collettiva è esperibile avverso un atto amministrativo generale anche in via preventiva e anche per effetti pregiudizievoli solo potenziali

Nel caso di specie, la circolare INPS 4/13 – che limitava il diritto all’assegno per i cittadini lungosoggiornanti al solo periodo successivo al 1 luglio 2013 – aveva comunque un immediato effetto dissuasivo sia nei confronti dei Comuni (indotti a non riconoscere l’assegno) sia nei confronti dei privati (indotti a non presentare le domande).

3. Il diritto alla non discriminazione deve essere considerato un diritto fondamentale di rilievo costituzionale primario e assoluto che non può soffrire compressioni di fronte alla azione amministrativa:la circostanza che nella fattispecie il comportamento che si assume lesivo del diritto fosse riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo non vale a mutare la natura della posizione soggettiva azionata, che non può essere degradata a interesse legittimo..”.

4. Il principio paritario tra cittadini e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 direttiva 2003/109 è direttamente applicabile dal giudice anche disapplicando una norma nazionale contraria.

5. l’assegno per il nucleo familiare numeroso spetta agli stranieri lungosoggiornanti anche per il periodo antecedente il 1.7.2013, in diretta applicazione dell’art. 11 direttiva 2003/109: ciò sia perché lo stato Italiano non aveva possibilità di derogare al principio paritario con riferimento alla prestazione in esame, che è prestazione essenziale; sia perché comunque non ha derogato. L’eventuale mancanza di idoneo stanziamento nella L. 97/13 di adeguamento alla predetta direttiva, non inficia i diritti dei singoli.

La mancata attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare numeroso in violazione del predetto principio paritario di cui alla direttiva 2003/109 costituisce discriminazione in ragione della nazionalità.

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Le sentenze

A cura del servizio antidiscriminazione ASGI