La Corte d’Appello di Milano riconosce il diritto al bonus bebè ai  titolari di permesso unico lavoro

Dopo le decisioni favorevoli della Corte d’appello di Brescia, anche la Corte d’Appello di Milano con sentenza del 29 maggio 2017  –  ha riconosciuto il diritto di una cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro al bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125  L. 190/2014 riformando l’ordinanza del tribunale di Lodi del 11.10.2016. 

Con l’ordinanza dell’11.10.2016 il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assenza di un formale ed esplicito provvedimento di rigetto per mancanza del permesso di lungosoggiorno non consentisse di attribuire all’INPS una condotta discriminatoria. La Corte d’Appello di Milano ha invece ritenuto che una semplice comunicazione via mail con richiesta di produzione del “permesso illimitato”, letta congiuntamente alla Circolare n. 93 del’8 maggio 2015 – atto di portata generale  indicante come requisito la titolarità di un permesso di lungosoggiorno – costituiscono elementi più che sufficienti per ravvisare la sussistenza di una discriminazione. Infatti con tale comunicazione “l’istituto ha esplicitamente manifestato l’intento di non riconoscere il bonus ai soggetti sprovvisti del permesso illimitato”.

In proposito la Corte,  richiamando il proprio precedente del  22 maggio 2015 (relativa alla circolare INPS n.4/2014 che aveva negato il diritto all’assegno  famiglie numerose ai titolari di permesso di lungosoggiorno per il primo semestre 2013)  ha affermato “come una circolare INPS, per quanto non integri un provvedimento decisorio su una specifica istanza e sia quindi in sé inidonea ad incidere in modo diretto sulle posizioni soggettive dei singoli, possa tuttavia costituire condotta discriminatoria per la sua valenza di indirizzo dei comportamenti degli uffici chiamati a valutare le richieste degli interessati e per l’evidente potenzialità discriminatoria che ne deriva”.

E ancora, avendo nel caso di specie il figlio della cittadina extra UE un padre comunitario, la Corte ha ritenuto che  “ben l’INPS avrebbe potuto applicare quanto indicato nel messaggio dello stesso istituto del 10.3.2016” in base al quale in assenza di un provvedimento amministrativo le domande presentate da un genitore extracomunitario privo del permesso illimitato possono in via eccezionale essere accolte laddove l’altro genitore sia cittadino dell’Unione Europea.

Infine la Corte d’Appello, nel merito della questione, ha affermato quanto già riconosciuto dalla quasi totalità della giurisprudenza ad oggi esistente in materia (per un approfondimento clicca qui)  ovvero che il diritto al bonus bebè sussiste in applicazione dell’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce la parità di trattamento dei cittadini extra UE nel settore della sicurezza sociale di cui al regolamento 388/04.

Con le decisioni di due importanti corti d’appello si va dunque consolidando ulteriormnente l’orientamento della giurisprudenza in materia, che ben potrebbe giustificare un ointervento in autotutela dell’INPS.

Nel frattempo è stata fissata per il 21.6.17 l’udienza avanti la CGUE per la lettura della sentenza relativa al rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Appello di Genova.  Benché la vicenda riguardi l’assegno famiglie numerose è chiaro che un eventuale conferma dell’orientamento della Corte Europea in ordine alla portata dell’art. 12  cit. avrebbe immediati riflessi anche sulla vicenda del bonus bebè.

La sentenza