Ancora sui direttori dei musei: il rimedio è peggio del male

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Per quel che risulta dagli atti parlamentari e dalle notizie di stampa, la questione “direttori dei musei” sarebbe in via di soluzione mediante l’approvazione, in sede di conversione di un DL contenente varie misure economiche, del seguente emendamento:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. L’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

L’art. 14, comma 2bis del DL 83/14, che verrebbe cosi “interpretato”, è il seguente

2-bis. Al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del DL 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

L’aggiustamento appare davvero assurdo per vari motivi.

In primo luogo perché la dizione “selezioni pubbliche internazionali” non è affatto “ivi prevista” e non compare neppure nella norma “interpretata”, sicchè non si spiega in che senso si possa giustificare (in via interpretativa) la deroga all’art. 38 Dlgs 165/01, solo perché i concorsi sono indetti per “adeguare l’Italia agli standard internazionali”: un obiettivo, questo, assolutamente meritorio, ma che ovviamente dovrebbe essere perseguito in ogni settore della PA e che dunque dovrebbe giustificare una radicale revisione dell’art. 38, non una pezza come quella che si sta preparando.

In secondo luogo perché la non-applicazione integrale dell’art. 38 (prevista dall’emendamento) ha come effetto che alle prove selettive per la direzione dei musei potranno partecipare tutti gli stranieri e non solo i titolari dei permesso di soggiorno elencati nell’art. 38 (lungosoggiornanti, titolari di protezione, familiari di comunitari). Dunque una ottima apertura, ma allora non si spiega perché mai uno straniero titolare di permesso unico lavoro potrebbe fare il dirigente di un museo e non il portinaio di un ospedale, come – stando alle interpretazioni più diffuse – avverrebbe secondo la attuale legislazione.

Una pezza dignitosa sarebbe stata quindi cogliere l’occasione per modificare, se non l’intero art. 38, almeno il DPCM 174/94 (cui l’art. 38 rinvia) escludendo dalla riserva di cittadinanza tutte le posizioni dirigenziali, non solo quelle di direzione dei musei; salvo ovviamente verificare, caso per caso, quali posizioni comportino un esercizio continuativo e intenso di poteri autoritativi che la Corte di Giustizia indica come unica possibilità per apporre limitazioni.

Una modifica quindi che può essere fatta a legislazione vigente (e dunque anche in tempi di fine legislatura) e che darebbe alla materia un assetto assai più razionale di quanto faccia la fantasiosa “norma interpretativa”.

A cura del servizio antidiscriminazione ASGI

 

Per approfondire:

Lacrime di coccodrillo sui direttori dei musei
La decisione del TAR Lazio sui direttori dei musei ha suscitato reazioni risentite da parte di chi confidava che una giusta esigenza di internazionalizzazione di un settore cosi importante, fosse sufficiente a cancellare le anomalie della nostra legislazione.Ma non è così.

Il ministro Franceschini, i direttori dei musei e l’ospedale di Melegnano
Come è noto, il servizio antidiscriminazione e i soci ASGI stanno battendo a tappeto tutti i bandi pubblici per assunzioni alle dipendenze di PA per ottenere, in attesa di una completa attuazione della convenzione OIL 143/75, quantomeno il rigoroso rispetto dell’art. 38 D.lgs. 165/01 nella parte in cui consente l’accesso al pubblico impiego, a parità di condizione con i cittadini comunitari, anche di alcune categorie di cittadini extra UE, peraltro ormai maggioritarie.

 

Foto:Pixabay

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