Tribunale di Milano, ordinanza 27 giugno 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 è una prestazione di sicurezza sociale e pertanto una  cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio  in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 che, in quanto principio chiaro, preciso e incondizionato deve essere  direttamente applicato dalle pubbliche amministrazioni; qualora ciò non avvenga le pubbliche amministrazioni pongono in essere una discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001–  prestazione di sicurezza sociale– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro– art. 12 direttiva 2011/98 – carattere chiaro previso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni- mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Milano, 27.6.2017, est. Dossi XXX (avv.ti Guariso, Neri, Lavanna) c. Comune di Milano (avv.ti D’Auria, Bartolomeo, Moramarco, Pelucchi) e INPS (avv.to Santanoceto)