Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 luglio 2017

I cittadini extra UE familiari di cittadini dell’Unione hanno diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 19 d.lgs 30/2007 attuativo della direttiva 2004/38 e dell’art. 12 della direttiva 2011/98 – come confermato dalla CGUE 21 giugno 2017 in materia di assegno nucleo familiare numeroso – di beneficiare del bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e dell’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs.151/2001 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L.190/2014 e art. 74 d.lgs 151/2001 –  bonus bebè e assegno di maternità – cittadini extra UE familiari di cittadini dell’Unione- parità di trattamento  art. 19 d.lgs 30/2007 attuativo della direttiva 2004/98 e art. 12 direttiva 2011/98 –CGUE 21 giugno 2017 – applicabilità della definizione di prestazioni di sicurezza sociale alle prestazioni in oggetto – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Milano, pres. Sala est. Bianchini 28.7.2017, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv.ti Mogavero e Tommaselli) e Comune di Cusano Milanino