Corte d’appello di Venezia, sentenza 5 settembre 2017

Ai fini dell’accesso all’assegno sociale, il requisito della residenza decennale in Italia previsto dall’art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 per il diritto all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95 ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’art. 80, comma 19 L. 388/00; tale permesso non è quindi più un requisito necessario ai fini dell’accesso alla prestazione, ma assume solo valore indicativo della stabile permanenza sul territorio, che può anche essere attestata da permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità (nella specie la Corte ha comunque respinto la domanda ritenendo che il richiedente non avesse dato prova della residenza decennale sul territorio)

Assegno sociale– art. 3, comma 6 L. 335/95 –art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 – residenza decennale in Italia –  necessità –  titolarità di permesso di lungosoggiorno –  irrilevanza – fattispecie

Corte d’appello di Venezia, 5.9.2017, pres. Perina, rel. Cavallino, XXX (Avv.to Brunello) c. INPS (Avv.ti Cavallari e Tomasello)